Gratuito patrocinio, reddito di cittadinanza rilevante per il calcolo
Con la Risposta a interpello 30 aprile 2021, n. 313, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di gratuito patrocinio.
L’interpello
Nel caso di specie, è pervenuta ad un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente ad ammettere gli interessati in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, una richiesta per l'ammissione al gratuito patrocinio. Il richiedente percepisce il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 per un importo pari ad euro 1.280,00 per cui il reddito complessivo del nucleo familiare ammonta, per l'anno 2019, ad euro 11.520,00, somma superiore al limite fissato dalla legge per l'ammissione al gratuito patrocinio, attualmente pari ad euro 11.493,82. L'istante chiede di conoscere se il beneficio del reddito di cittadinanza rilevi o meno ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio.
La normativa
L'istituto del reddito di cittadinanza è stato introdotto con il D.L. n. 4 del 2019 (legge n. 26/2019).
Trattasi di una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Nello specifico, il REM costituisce un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro ed un Patto per l'inclusione sociale. Il reddito di cittadinanza è riconosciuto esclusivamente al ricorrere di requisiti soggettivi e reddituali, espressamente previsti, che definiscono la condizione economica rilevante per l'erogazione del sussidio. Si rileva dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 4/2019 che il beneficio economico è costituito da due componenti «ad integrazione del reddito familiare». Il successivo comma 4 precisa che il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF.
Soluzione delle Entrate
Da quanto si legge nella risposta all’interpello, il richiedente riteneva che il beneficio del reddito di cittadinanza rilevasse ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio e che, nel caso concreto, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati interessato non potesse ammetterlo al beneficio. Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda che può essere ammesso al gratuito patrocinio «chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.493,82 euro» in base all’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico sulle spese di giustizia). Inoltre, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Per determinare il reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IPREF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (art. 76, comma 3, D.P.R. n. 115/2002). Per questa ragione, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello, ha specificato che il reddito di cittadinanza, benché sia esente da imposizione, vale ai fini della soglia di reddito superata la quale non si può essere ammessi al gratuito patrocinio. Ciò in quanto, come anticipato, bisogna tenere conto anche dei redditi esenti da imposizione. Pertanto, rilevando il beneficio del reddito di cittadinanza ai fini della determinazione del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, non può essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il soggetto che per effetto dell'erogazione di tali somme superi il limite di reddito a tal fine previsto.