Smartworking, chiarimenti sul rimborso spese ai dipendenti
Con la Risposta a interpello 30 aprile 2021, n. 314, con l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di rimborso spese per i dipendenti in smart working (art. 18 e ss. della legge n. 81/2017).
L’interpello
Nella fattispecie in esame, una società intende sottoscrivere un accordo sindacale o un regolamento aziendale – senza coinvolgimento delle organizzazioni sindacali - al fine di concedere ad ogni dipendente una somma giornaliera (pari a euro 0,50) a titolo di rimborso delle spese di cui il lavoratore si deve far carico per poter svolgere la propria attività lavorativa in smart working anziché presso i locali dell'azienda.
Tale somma sarebbe comprensiva delle spese sostenute dal dipendente per:
- il consumo di energia elettrica per l’utilizzo di un computer e di una lampada;
- l’utilizzo dei servizi igienici (acqua e materiale di consumo);
- l’accensione del riscaldamento nel periodo invernale per un’ora al giorno.
La società istante ha poi rappresentato che i costi diretti legati al luogo di svolgimento della prestazione (abitazione o altro luogo) saranno a carico dipendente; non si considereranno le spese di vitto, i costi per la climatizzazione estiva, i costi per la rete internet e i costi fissi per l’allaccio alla rete elettrica.
L'istante ha chiesto quindi di conoscere il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla società a titolo di rimborso ai propri dipendenti in smart working ed in particolare se le somme erogate possano essere escluse dal reddito di lavoro dipendente.
La normativa
Si premette che in base all’art. 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. La norma sancisce il principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. La Circolare n. 326/1997 ha affermato che possono essere esclusi da imposizione i rimborsi di spese, diversi da quelle sostenute per produrre reddito, di competenza del datore di lavoro ma anticipate dal dipendente per l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore. Inoltre, è stato chiarito che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro (Risoluzione n. 178/2003).
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello, l’Agenzia Entrate rileva che, in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all'uso nell'interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall'imposizione (cfr. art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR). Al riguardo, si è precisato che, nell’ipotesi in cui il legislatore non abbia provveduto a indicare un criterio forfetario per la determinazione della quota esente da imposizione, al fine di escludere il rimborso spese dal reddito di lavoro dipendente, i costi sostenuti dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili (Risoluzione n. 74/2017). Nel caso rappresentato, il criterio per determinare la quota dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working, era basato su parametri diretti ad individuare costi risparmiati dalla società che, invece, erano stati sostenuti dal dipendente. Pertanto, la quota di costi rimborsati al dipendente, poteva essere considerata riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, conseguentemente, essere esclusa dalla base imponibile ai fini IRPEF.