Diffida accertativa in caso di fallimento del datore di lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 685 del 29 aprile 2021, ha fornito ulteriori istruzioni, in materia di diffida accertativa.
Fallimento del datore di lavoro e diffida accertativa
Con nota n. 4684 del 19 marzo 2015 il Ministero del lavoro ha chiarito come la diffida accertativa non potesse essere oggetto di convalida in caso di fallimento del datore di lavoro, nelle more della procedura di validazione. Ciò in quanto in questi casi il credito, pur conservando i requisiti di certezza e liquidità, non può più ritenersi esigibile in ragione di quanto disposto dall’art. 51 della legge fallimentare, la quale preclude al lavoratore la possibilità di intraprendere un’azione esecutiva. L’attuale formulazione dell’art. 12 del d.lgs. 124/2004, invece, implica l’automatica formazione del titolo qualora, a fronte della notifica, non siano stati esercitati i rimedi previsti ex lege, restando quindi indifferenti al suo perfezionamento vicende medio tempore determinatesi. Inoltre, l’art. 12 citato permette di richiedere il pagamento del credito spettante al lavoratore tanto al datore di lavoro quanto all’utilizzatore, da ritenersi solidamente responsabile. I requisiti di legittimità delle due pretese sono da ritenersi del tutto indipendenti con la conseguenza che, laddove la condizione che impedisce la riscossione del credito determinatasi sia riferibile unicamente ad uno dei soggetti obbligati, la stessa condizione non ha effetto sull’altro. Pertanto, nel caso in cui in cui, ancor prima della emanazione della diffida accertativa, sia accertato il fallimento del datore di lavoro, la stessa potrà - nota INL n. 685 del 29 aprile 2021 - comunque essere adottata nei confronti del solo obbligato in solido (e viceversa).