Risoluzione contrattuale senza nota di credito, documento integrativo TD17
In caso di risoluzione contrattuale per sopravvenuto accordo delle parti, il cessionario/committente, se non ha ricevuto la nota di credito dal cedente/prestatore, può emettere, mediante il Sistema di Interscambio, un documento integrativo con codice TD17, indicando gli importi con segno negativo.
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 308 del 30 aprile 2021, relativa
Nel caso considerato, l’istante, nel mese di novembre 2020, ha acquistato la licenza d’uso per un software da un fornitore del Regno Unito, per poi chiedere l’annullamento della licenza a causa di problemi riscontrati nei propri sistemi.
Nel mese di dicembre 2020, il fornitore ha annullato la licenza e rimborsato interamente l’importo pagato, senza però emettere nota di credito.
L’istante, ritenendo di dover emettere un documento sostitutivo della nota credito non pervenuta, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate quale sia il miglior sistema per effettuare tale operazione.
Per le prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti non residenti, tra le quali rientra anche la cessione ad un soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato della licenza d’uso di un software personalizzato o di uno standard per via telematica, l’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che i relativi obblighi sono adempiuti dal cessionario/committente italiano con il meccanismo del reverse charge.
Fermo restando che lo stesso cessionario/committente ha la possibilità di variare in diminuzione l’imponibile e l’imposta dell’operazione, l’esercizio di tale facoltà prescinde dalla natura del cedente/prestatore (soggetto passivo UE o extra-UE), ma è legato alla sussistenza dei requisiti indicati nell’art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di specie, venuta meno l’operazione per sopravvenuto accordo fra le parti, l’istante, entro un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile originaria, potrà emettere una nota di variazione in diminuzione, che, se elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), avrà come tipo documento TD17 (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero).
Nella Guida alla compilazione della fattura elettronica, disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha chiarito come, per le note di credito emesse dal cedente/prestatore, finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l’imposta in quanto il debitore d’imposta è il cessionario/committente, quest’ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell’imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SdI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SdI di un documento integrativo o di un’autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e senza dover utilizzare il documento TD04 (nota di credito).
La nota di variazione dovrà operare le conseguenti annotazioni nei registri IVA e, laddove non si avvalga dello SdI, ma preferisca procedere in via analogica, sarà tenuto all’invio dei dati dell’operazione ex art. 1, comma 3-bis, del DLgs. n. 127/2015 (cd. “esterometro”).