Avviamento, Rettifica contabile ed effetti fiscali
Una Società costituita nel 2002 tramite conferimento d'azienda ha iscritto alla voce Avviamento l'importo risultante dalla perizia di conferimento ex art. 2343 c.c decidendo di ammortizzare tale importo in 40 anni, ossia la durata di una concessione caratterizzante proprio la sua attività.
La Società nell'interpello evidenzia che "in merito all'avviamento, si è addivenuti alla conclusione che la scelta assunta in passato di ammortizzare l'avviamento sulla base della durata della concessione non fosse corretta alla luce dei principi contabili di riferimento. Non risulta, infatti, giustificabile una ripartizione per 40 anni di tale voce di attivo, sia in base ai principi contabili pregressi che in base a quelli attualmente vigenti".
A fronte di ciò è intenzione della Società rettificare contabilmente l'avviamento rilevando un errore contabile e controbilanciare contabilmente la svalutazione dell'avviamento con le riserve di patrimonio netto di cui la società dispone e che risultano essere capienti.
Quali sono gli effetti fiscali di tale operazione sul bilancio ai fini delle imposte dirette?
Ecco la Risposta n. 279/2021 fornita dall'Amministrazione finanziaria
Ires
La Circolare 31/E/2013 aveva posto l'evidenza sul fatto che:
- il principio di competenza sia in linea di principio inderogabile "in quanto risponde all'esigenza di non lasciare il contribuente arbitro dell'imputazione, in un periodo di imposta o in un altro, degli elementi reddituali positivi e negativi";
- "la correzione di un errore contabile comporta per il contribuente la necessità di operare - in sede di dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui registra la correzione dell'errore - una variazione in aumento per sterilizzare sul piano fiscale il componente transitato al conto economico, ovvero astenersi dall'operare una variazione in diminuzione per far concorrere alla determinazione del reddito d'esercizio il predetto componente se imputato al patrimonio netto".
Qui ci si trova nel caso in cui la Società avrebbe dovuto dedurre quote di ammortamento parametrandole alla corretta quota contabile; le quote fiscali sono state dedotte per un importo inferiore rispetto a quelle realmente deducibili sulla base di una corretta applicazione del principio di competenza fiscale.
La Società dovrà, quindi, presentare le dichiarazioni integrative per i periodi emendabili e per quelli antecedenti nulla potrà essere fatto in merito alla recuperabilità della maggior quota di ammortamento.
Un volta corretto l'errore contabile il valore fiscale (valore originale - quote dedotte come da dichiarazioni integrative - quote non deducibili in quanto riferite a periodi non più emendabili) sarà pari al valore contabile e potrà proseguire la corretta deduzione secondo quanto previsto dall'art. 103 del Tuir.
Irap
Il ragionamento per l'imposta regionale sulle attività produttive è analoga a quanto appena affermato in relazione all'Ires, anche se è necessario tenere conto che la svalutazione operata in sede di redazione del bilancio non rientra nel calcolo della base imponibile Irap.
Anche in questo caso il valore fiscale (valore originale - quote dedotte come da dichiarazioni integrative - quote non deducibili in quanto riferite a periodi non più emendabili) sarà pari al valore contabile e potrà essere regolarmente dedotto secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 446/1997.
ACE
La Società "dovrà rideterminare la base ACE dei periodi precedenti secondo le ordinarie modalità previste per la presentazione della dichiarazione integrativa, tenendo conto della corretta base imponibile".