Fisco

Soggetti non residenti, quando scatta l'obbligo di operare come sostituto d'imposta


Una Società francese svolge parte della propria attività in territorio italiano e per tale motivo ha istituito in Italia, a partire dal mese di novembre 2020, un proprio ufficio di rappresentanza per la promozione istituzionale (no attività commerciale); la Società francese ha assunto un lavoratore dipendente che dovrà lavorare e risiedere in Italia.

La Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del DPR 600/73 deve o può applicare le ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle somme da corrispondere al lavoratore dipendente operando in qualità di sostituto d'imposta?

Chi è il sostitutoi d'imposta? Il sostituto d'imposta è quel "soggetto obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili".

Il legislatore italiano ha inserito tra i soggetti in grado di operare come sostituti d'imposta anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma, attenzione, limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Con la pubblicazione della Risposta n. 297/2021, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che "in assenza di stabile organizzazione in Italia, l'Istante, non rivestendo il ruolo di sostituto d'imposta, non è tenuta a operare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia."

Nel caso in esame per la società francese non sussiste l'obbligo di operare in qualità di sostituto d'imposta in quanto manca il presupposto della stabile organizzazione, ma viene comunque data la possibilità, qualora lo desideri, di poter operare le ritenute ex art. 23 DPR 600/73; in quest'ultimo caso la società sarà tenuta a svolgere tutti gli adempimenti connessi.

Attenzione! Non è oggetto dell'interpello ma è opportuno segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha posto il focus sul tema del ruolo svolto dal lavoratore dipendente in Italia; infatti, conclude l'amministrazione finanziaria, "resta inteso che, ove il personale dipendente assunto in Italia disponga del potere di concludere contratti in nome dell'Istante, e di fatto lo eserciti, si dovrà valutare se la società medesima disponga, nel territorio dello Stato, di una stabile organizzazione".