Fisco

contribuenti ISA, riconoscimento dei benefici premiali


L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 103206/2021 avente ad oggetto l'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede un regime premiale riservato ai contribuenti che applicano gli ISA, ed in particolare viene previsto dalla lettera a) alla lettera f):

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Quali le modalità di accesso al regime premiale per l'anno 2020?

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità è riconosciuto a coloro che raggiungono, per il periodo d'imposta 2020, un livello di affidabilità almeno pari a 8; in tal caso l'esonero si applica per la compensazione di crediti non superiori a:

  • 50.000 euro relativi all'Iva maturati nel 2021;
  • 20.000 euro relativi alle imposte dirette ed all'Irap maturati nel 2020;
  • 50.000 euro (su base annua) ma generati infrannualmente nei primi tre trimestri del 2022

I suddetti benefici sono riconosciuti anche ai contribuenti "che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020".

L'esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui è previsto:

  • sulla richiesta di rimborso del credito Iva 2021 per coloro che per il 2020 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8;
  • sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale per i primi 3 trimestri 2022  per coloro che per il 2020 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8;
  • sulle suddette richieste di rimborso purchè i contribuenti presentino un livello di affidabilità complessivo relativo agli anni 2019 e 2020 almeno pari a 8,5 (media semplice)

L'esclusione dalla disciplina delle società operative è riconosciuta per il periodo d'imposta 2020:

  • ai contribuenti che nel 2020 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 9;
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020

Invece, l'esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39 DPR 600/73 ed art. 54 DPR 633/73) è prevista per:

  • i contribuenti che nel 2020 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8,5;
  • ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020

Quato disposto dalla lettera e) (l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) è concessa a coloro che, per il 2020, hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8.

In ultimo "l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al periodo d’imposta 2020, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2019 e 2020."