IVA di gruppo e comunicazione tardiva di uscita dal regime, esclusa la remissione in bonis
Non è possibile avvalersi dello strumento della remissione in bonis per escludere retroattivamente, dal 1° gennaio 2020, le società controllate dal perimetro di operatività della liquidazione IVA di gruppo.
È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 288 del 23 aprile 2021, relativa all’interruzione della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo e al rimborso del credito IVA alla ex controllante residente nel Regno Unito.
L’interpello è stato presentato da una società di diritto inglese che, in qualità di sub-holding di gruppo, controlla alcune società italiane deputate allo sviluppo degli investimenti effettuati in Italia dal gruppo.
L’istante, pur non svolgendo alcun tipo di attività in Italia rilevante ai fini IVA, si è identificata direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 al fine di optare, in qualità di controllante, a partire dall’anno 2018, per la procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.
Con riferimento all’anno 2020, il gruppo ha maturato un credito IVA, generato esclusivamente per effetto delle operazioni poste in essere dalle società controllate.
Tenuto conto che, a partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito, per effetto della Brexit, non è più uno Stato membro, l’istante ritiene - in un’ottica prudenziale ed in assenza di chiarimenti ufficiali - che il regime di liquidazione IVA di gruppo in essere con le società controllate si sia interrotto ex lege e che, per effetto della predetta interruzione, il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 dal gruppo sia rimasto nella propria esclusiva disponibilità in qualità di ex-controllante.
Il dubbio interpretativo sollevato dall’istante è relativo alle modalità di recupero del credito IVA, non essendo in via di principio possibile né chiederlo a rimborso mediante la presentazione della dichiarazione IVA, in quanto nessuno dei requisiti elencati dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 risulta integrato dalle società controllate che lo hanno generato, né utilizzarlo in compensazione, posto che l’istante non svolge direttamente alcuna attività in Italia.
La soluzione prospettata, in via principale, dall’istante di avvalersi dello strumento della remissione in bonis per escludere retroattivamente, dal 1° gennaio 2020, le società controllate dal perimetro di operatività della liquidazione IVA di gruppo, non è stata condivisa dall’Agenzia delle Entrate.
Ad avviso dell’istante, la remissione di bonis consentirebbe, da un lato, di ridurre considerevolmente il credito IVA e di chiedere il rimborso di ciò che residua nell’ambito della dichiarazione IVA, al ricorrere della condizione di cui all’art. 30, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, e, dall’altro lato, di riattribuire la gran parte del credito IVA alle società controllate che lo hanno generato e che potranno, in virtù dell’attività di sviluppo immobiliare che svolgono in Italia, riassorbirlo naturalmente nel tempo mediante compensazione con l’imposta a debito relativa alle proprie operazioni attive.
Come, tuttavia, osservato dall’Agenzia, lo strumento della remissione in bonis è volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali, non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Tale ipotesi non ricorre, tuttavia, nel caso di specie, in quanto le società del gruppo hanno optato per la liquidazione IVA di gruppo ed hanno liquidato periodicamente l’imposta applicando le disposizioni di cui al DM 13 dicembre 1979, con la conseguenza che la tardiva comunicazione della fuoriuscita dal regime delle società controllate rappresenterebbe un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità, fattispecie cui non si applica la remissione in bonis.
Laddove, invece, l’istante chiudesse la partita IVA nel corso dell’anno 2021, il medesimo potrà richiedere il rimborso del credito IVA con la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2021, ex art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Infatti, la partita IVA attribuita mediante identificazione diretta non cessa automaticamente per effetto della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea e, come chiarito dalla risoluzione n. 7/E/2021, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.