Fisco

Scadenza al 30 aprile 2021 del II acconto imposte 2020 prorogato dal DL 104/2020


Per alcuni soggetti economici la proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP al 30 aprile 2021 è stata stabilita dal Dl 104/2020 in prima istanza, per poi essere confermata con ampliamento della platea dei soggetti interessati.  

L'art. 13 quinquies della Legge 176/2020 (legge di conversione dei 4 Dl Ristori) ha previsto infatti che restino ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  98  del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo  9-quinquies  del presente  decreto,  che  disciplinano  la  proroga  del  termine   di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte  sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale.

Il Dl 104/2020(decreto agosto) aveva previsto che il termine per versamento della seconda o unica rata slittasse al 30.04.2021 per i SOGGETTI ISA con ricavi o compensi < 5.164.569 euro compresi: 

  • Forfetari
  • Minimi
  • Soggetti con cause di esclusione o inapplicabilità (inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.)
  • Soggetti che dichiarano il reddito per trasparenza

purchè l'ammontare del fatturato e/o corrispettivi del I semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33%  rispetto all’ammontare fatturato e/o corrispettivi I semestre 2019 (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione). Tale proroga vale anche per i soggetti con anno d'imposta a cavallo se il periodo è compreso tra il 02.01.20 ed il 31.05.20.

La proroga ha riguardato:

  • Imposte sul reddito 
  • IRAP
  • Cedolare secca
  • Imposta sostitutiva forfetari
  • Imposta sostitutiva minimi
  • Addizionali
  • IVIE
  • IVAFE

Per tali soggetti il termine ultimo per il versamento del II acconto 2020 è fissato per il 30 aprile 2021 in un'unica soluzione.

I comma 3 e 4 dell'art- 13 quinquies della Legge 176/2020, inoltre. prevedono che:

  • per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui  redditi  e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021. 
  • le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano  altresi',  a prescindere dai requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel  suddetto comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO  riportati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate da  uno  scenario  di massima gravita' e da un livello di rischio  alto,  come  individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del  Ministro  della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del  presente  decreto,  ovvero  per   gli   esercenti   servizi   di ristorazione nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da uno scenario di elevata gravita' e da un  livello  di  rischio  alto, come individuate alla medesima data  del  26  novembre  2020  con  le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.

Per i soggetti interessati dal comma 3 e 4 il termine per il pagamento del II acconto è slittato al 30 aprile 2021 con possibilità di pagare in un'unica soluzione o di rateizzare l'importo in 4 rate mensili costanti di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.