Scadenza al 30 aprile 2021 del II acconto imposte 2020 prorogato dal DL 104/2020
Per alcuni soggetti economici la proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP al 30 aprile 2021 è stata stabilita dal Dl 104/2020 in prima istanza, per poi essere confermata con ampliamento della platea dei soggetti interessati.
L'art. 13 quinquies della Legge 176/2020 (legge di conversione dei 4 Dl Ristori) ha previsto infatti che restino ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 9-quinquies del presente decreto, che disciplinano la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale.
Il Dl 104/2020(decreto agosto) aveva previsto che il termine per versamento della seconda o unica rata slittasse al 30.04.2021 per i SOGGETTI ISA con ricavi o compensi < 5.164.569 euro compresi:
- Forfetari
- Minimi
- Soggetti con cause di esclusione o inapplicabilità (inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.)
- Soggetti che dichiarano il reddito per trasparenza
purchè l'ammontare del fatturato e/o corrispettivi del I semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto all’ammontare fatturato e/o corrispettivi I semestre 2019 (con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione). Tale proroga vale anche per i soggetti con anno d'imposta a cavallo se il periodo è compreso tra il 02.01.20 ed il 31.05.20.
La proroga ha riguardato:
- Imposte sul reddito
- IRAP
- Cedolare secca
- Imposta sostitutiva forfetari
- Imposta sostitutiva minimi
- Addizionali
- IVIE
- IVAFE
Per tali soggetti il termine ultimo per il versamento del II acconto 2020 è fissato per il 30 aprile 2021 in un'unica soluzione.
I comma 3 e 4 dell'art- 13 quinquies della Legge 176/2020, inoltre. prevedono che:
- per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021.
- le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresi', a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto.
Per i soggetti interessati dal comma 3 e 4 il termine per il pagamento del II acconto è slittato al 30 aprile 2021 con possibilità di pagare in un'unica soluzione o di rateizzare l'importo in 4 rate mensili costanti di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.