Impresa sociale: quando scatta l’obbligo di redigere il bilancio sociale?
Con la Nota n. 5176 del 16 aprile 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde al quesito posto a proposito della redazione del bilancio sociale da parte di una impresa sociale: a partire da quando deve essere redatto? La risposta è: a partire dall’esercizio in cui l’ente ha acquisito la qualifica di impresa sociale. Questo significa che l’ente che acquisisce la qualifica di impresa sociale dovrà già sin da subito organizzare la propria amministrazione non solo per la tenuta di una contabilità analitica che risponde ai principi civilistici e fiscali che le consentirà di redigere il bilancio ordinario ma anche dovrà provvedere ad acquisire giorno per giorno i dati necessari per la redazione di un bilancio sociale. E quest’ultimo non è un documento che ha una natura statica bensì è il risultato di un processo di avvenimenti, di organizzazioni, di effetti che l’ente operando crea sia all’interno sia all’esterno di esso. Il risultato del periodo oggetto di rilevazione è appunto il bilancio sociale che renderà conto degli effetti generati dall’ente. Il bilancio sociale, come il bilancio ordinario peraltro, deve essere predisposto anche per frazioni di anno: può essere il caso di un ente che si è costituito durante l’anno oppure un ente che ha acquisito la qualifica di impresa sociale in corso di anno. Solo qualora la frazione di anno non assuma significatività è ammessa la sua non redazione, ma questo è il caso di un ente che sia impresa sociale per meno di tre mesi: solo in tal caso sarà possibile la redazione di un bilancio sociale con un esercizio maggiore di dodici mesi in quanto l’annualità successiva assorbirà la frazione di anno per il quale la redazione non è avvenuta. Questa però è una facoltà e non è un obbligo, pertanto l’ente, qualora ritenga, potrà redigere un bilancio sociale (come per il bilancio ordinario peraltro) anche per un esercizio sociale inferiore a dodici mesi. Il Decreto Ministeriale 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto le linee guida per la redazione del bilancio sociale. In conclusione ricordiamo che ai sensi dell’art. 3 del citato decreto, il bilancio sociale deve essere predisposto:
- dagli enti di Terzo Settore con ricavi o entrate annue superiori a un milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017);
- da tutte le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione economica (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 112/2017);
- dai Centri di Servizio per il Volontariato, indipendentemente dalla loro dimensione economica (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 117/2017).
Il Decreto è entrato in vigore il primo gennaio 2020 e pertanto per i soggetti indicati il Bilancio di riferimento è quello al 31/12/2020: di conseguenza, per l’esercizio sociale 2020 i soggetti interessati dovranno redigere sia un Bilancio di esercizio sia un Bilancio Sociale ed entrambi dovranno essere depositati
- presso il Registro delle Imprese, per le imprese sociali;
- presso il costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)per gli altri soggetti, ma di quest’ultimo Registro, alla data del presente articolo, manca ancora la sua costituzione.