Lavoro

Bonus per lavoratori all'estero, chiarimento ADE


L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello 20 aprile 2021, n. 271, si è occupata del trattamento fiscale riservato al bonus di 100 euro per emergenza Covid-19 per i dipendenti che hanno prestato nel mese di marzo 2020 la propria attività all’estero. 

L’interpello

L’interpello é posto da un Ministero che si avvale,  presso le sedi di rappresentanza estere, di personale di ruolo temporaneamente in esse trasferito e di dipendenti a contratto permanentemente residenti nello Stato nel quale vengono assunti. Il quesito riguarda, nello specifico, la possibilità di erogare il “premio” previsto dall’ art. 63 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito dalla legge n. 27/2020, agli impiegati a contratto che sono assunti dagli uffici della rete diplomatico-consolare all'estero, distinti dal personale di ruolo, indipendentemente dal regime fiscale e previdenziale applicato. L’interpello descrive dettagliatamente le diverse tipologie di contratto che regolano il rapporto tra contrattisti e Ministero e gli effetti fiscali e previdenziali, distinguendosi gli impiegati a contratto, in particolare, in due categorie: i contratti “ad esaurimento” che sottostanno alla legge italiana, e quelli disciplinati, con determinati limiti volti a salvaguardare il lavoratore, dalla legge locale. Riguardo alla tassazione delle retribuzioni corrisposte, prevale, in linea generale, il principio di attrazione al regime fiscale dello Stato che eroga la retribuzione (quindi l’Italia), salvo disposizioni internazionali di diversa previsione o convenzioni contro la doppia imposizione. In Italia la tassazione delle indennità per le prestazioni all’estero è regolata dall’ art. 51 , comma 8, del TUIR. Nel caso in cui il personale è soggetto ad imposizione nel Paese estero, la base imponibile fiscale varia a seconda della legislazione di ciascun Paese. A prescindere dal regime fiscale applicato (italiano o dello Stato di assunzione del personale), i lavoratori interessati  sono iscritti alle forme previdenziali dell’INPS (art. 1, comma 271, legge n. 205/2017).

La normativa

Va ricordato che l' art. 63, rubricato «Premio ai lavoratori dipendenti», del D.L. n. 18/2020, prevede che ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Soluzione delle Entrate

Ma la risposta dell’Agenzia che il beneficio economico previsto dall’art. 63 possa essere riconosciuto ai descritti lavoratori all’estero è negativa, e ciò sulla scorta di svariati documenti di prassi (v. Circolari n. 8/E/2020 e n. 11/E/2020, nonché Risoluzione n. 18/E/2020) che hanno chiarito che il sostituto d'imposta italiano non può erogare il bonus di euro 100 ai propri dipendenti che svolgono attività lavorativa all'estero. La ratio della norma è quella di dare ristoro ai dipendenti che nel corso del mese di marzo 2020 hanno continuato a svolgere l'attività lavorativa nel luogo di lavoro, ovvero in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell'impresa, nonostante la situazione epidemiologica riscontrata nel nostro Paese. Conseguentemente, si è ritenuto che non possano essere destinatari del bonus i dipendenti che nel medesimo periodo individuato dal legislatore hanno prestato la loro attività lavorativa non "presenza" adottando, quale misura di prevenzione all'epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. "smart working"). Ne deriva che il premio di euro 100 in questione non può essere erogato agli impiegati a contratto assunti all'estero in quanto, nel caso di cui trattasi, i lavoratori svolgono la propria prestazione all'estero.