Premio di risultato a valenza annuale: trattamento fiscale
Con la Risposta a interpello 20 aprile 2021, n. 270 l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sulla tassazione dei premi di produttività a una società di giochi e scommesse che lavora sulla base di convenzioni siglate con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L’interpello
Nel caso di specie, una società, in data 29 marzo 2019 ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale, valido per tutto il 2019, per istituire un premio di risultato a valenza annuale, variabile e non determinabile a priori, legato all’incremento dell’EBITDA del 2019 rispetto a quello del 2018.
Successivamente, l’accordo è stato prorogato più volte per l’intervenuta crisi da Covid-19 che ha sospeso le attività lavorative: i differimenti hanno contemplato anche il parametro 2019 che determinava il premio di produttività riducendolo in proporzione ai giorni di sospensione dell'attività del 2020. Il dubbio interpretativo nasce dal fatto che l'BITDA del 2019 è stato ricalcolato per renderlo omogeneo con l'EBITDA del 2020, tenendo conto dei mesi di chiusure. Di conseguenza, il confronto non riguarda l'intero anno, ma un periodo ridotto di attività. La società chiede quindi se, in caso di raggiungimento del risultato incrementale dell'EBITDA 2020, possa, nella sua qualità di sostituto d'imposta, applicare sul premio di risultato l'aliquota agevolata del 10%.
La normativa
Va premesso che con la legge di Stabilità 2016 i premi di produzione fruiscono della tassazione agevolata dell’imposta sostitutiva del 10% (art. 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208/2015). I contratti collettivi devono però prevedere al riguardo criteri di misurazione e verifica degli incrementi rispetto a un periodo congruo definito dall'accordo (art. 2, comma 2, del decreto interministeriale 25 marzo 2016 ). Al termine del periodo di maturazione del premio è necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti “incrementale” rispetto a quello del precedente periodo, non essendo sufficiente il semplice raggiungimento di un obiettivo. Quindi è possibile fruire del regime fiscale di favore a patto che il raggiungimento degli obiettivi per maturare il premio, definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito dalle parti, e non solo l’erogazione del premio stesso, avvenga successivamente alla stipula del contratto.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate afferma che per l’applicazione dell’imposta sostituiva IRPEF del 10% sui premi di produzione è necessario non solo il raggiungimento di un obiettivo ma anche un risultato incrementale aziendale rispetto a quello del precedente periodo. E’ possibile fruire del regime fiscale agevolato sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati al termine del periodo congruo stabilito su base contrattuale, avvenga successivamente alla stipula del contratto. Nel caso dell’interpello, la rideterminazione del periodo congruo, dovuta all'emergenza Covid-19 e attestata nell'accordo aziendale tra le parti nell’ottobre 2020, non incide sull'applicazione del regime IRPEF del 10%, in quanto la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all'accordo delle parti. Non è di ostacolo neppure avere rivisto il valore di riferimento dell'indicatore di redditività (EBITDA 2019), dato che, in ragione del periodo di sospensione delle attività nel 2020, è possibile rilevare un incremento attuale di redditività, non configurandosi un confronto con un dato remoto. Inoltre, se il raggiungimento dell'obiettivo incrementale costituisce un dato incerto alla data della sottoscrizione dell'accordo data la variabilità del parametro, l’azienda può, sotto propria responsabilità, applicare l’imposta sostitutiva del 10% in presenza, alla fine del periodo congruo, di un risultato incrementale (v. Risoluzione n. 36/E/2020). In conclusione, l’Agenzia ritiene che laddove al 31 dicembre 2020 la società rilevi che il valore dell'EBITDA 2020 risulti incrementale rispetto al valore, ricalcolato, dell'EBTDA 2019, potrà applicare al premio di risultato relativo al 2020, il regime fiscale ex art. 1, comma 182, legge di Stabilità 2016. Al ricorrere delle condizioni richieste dal combinato disposto degli artt. 1, comma 184, della legge n. 208/2015 e 51, commi 2 e 3, del TUIR, il premio di risultato convertito in servizi Welfare non concorre, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente.