Superbonus e sismabonus sempre con l’asseverazione
In assenza dell'attestazione della classe di rischio, non è mai possibile accedere né al sismabonus né al Superbonus. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 240 del 13 aprile 2021.
In relazione ad un intervento di miglioramento sismico dell'intero edificio, l'Istante ha presentato la richiesta di permesso a costruire in data 10 ottobre 2018, senza depositare l'asseverazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017.
Il permesso a costruire, presentato in data 10 ottobre 2018, è stato rilasciato il 13 febbraio 2019 e i lavori sono iniziati l’8 luglio 2019. Non sono state presentate le attestazioni di cui all'articolo 2 e 3 del decreto n. 58 del 2017, presso lo sportello unico, contestualmente alla presentazione del permesso a costruire. I lavori, alla data di entrata in vigore della normativa sul Superbonus, non sono conclusi. L’Istante interroga l’Agenzia delle Entrate circa la possibilità di accedere ai benefici fiscali cd. “superbonus”.
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire risposta, ricorda che il decreto 58 del 28 febbraio 2017, in vigore alla data di presentazione del permesso a costruire da parte dell'Istante) stabiliva all'articolo 3, comma 2 che: "Il progettista dell'intervento strutturale […] assevera, secondo i contenuti delle allegate linee guida, la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato" ed inoltre che "il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, contenente l'asseverazione di cui al comma 2, è allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente […]" (comma 3). Con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dal 16 gennaio 2020, vige la nuova versione del citato articolo 3, in base al quale il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Il decreto Rilancio, nell’introdurre il Superbonus (che è di fatto un potenziamento dell’ecobonus e del sismabonus) non introduce tuttavia un nuovo obbligo di attestazione del rischio sismico.
E così, in assenza dell'attestazione della classe di rischio, non è possibile accedere né al sismabonus né al Superbonus.
Tuttavia è possibile, nel rispetto delle relative regole, beneficiare della detrazione per recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR (detrazione 50% nel limite di spesa di euro 96.000, da ripartire in 10 anni).