Contributi DL Ristori, non ammessi contributi per attività "affini" a quelle chiuse
Una società che esercita l'attività di parrucchiere in uno spazio collocato all'interno di una palestra senza possibilità di un accesso indipendente ha presentato un interpello in quanto, con l'emanazione del D.P.C.M. del 25 ottobre 2020 l'intero stabile è stato chiuso e l'Interpellante, pertanto, non ha potuto continuare la sua attività dato che l'immobile è rimasto chiuso dal giorno 26 ottobre 2020.
La Società dunque, seppure in teoria avrebbe potuto proseguire la propria attività ai sensi del D.P.C.M. del 25 ottobre 2020, non ha potuto esercitarla stante la particolare collocazione di detta unità locale, con la diretta conseguenza di non avere percepito alcun corrispettivo.
Con il presente interpello l'Istante chiede:
- se sia possibile richiedere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2 del "Decreto Ristori bis" (D.L. n. 149/2020) in considerazione del percepimento dell'analoga misura di cui al "Decreto Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) dell'importo di Euro 2.000,00 e della facoltà di richiesta dell'agevolazione da parte di attività affini, di cui all'allegato n. 2 del D.L. n. 149/2020, quali "Servizi degli istituti di bellezza" (Cod. Attività 96.02.02) e "Servizi di manicure e pedicure" (Cod. Attività 96.02.03) con una aliquota del 200% del contributo spettante ai sensi del "Decreto Rilancio";
- se sia possibile sospendere i versamenti a norma dell'articolo 2 del "Decreto Ristori quater" (D.L. n. 157/2020), stante l'avvenuta diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della Risposta n. 262, riavvolge il nastro riportando l'attenzione a fine 2020 ed alla possibilità o meno di poter usufruire della normativa emergenziale legata ai Decreti Ristori.
I Decreti Ristori, al fine della concessione del contributo a fondo perduto, hanno utilizzato la logica dei Codici Ateco e di ciò si deve obbligatoriamente tenere conto, anche se l'istante si è trovato suo malgrado nell'impossibilità di poter proseguire la sua attività per cause diverse rispetto alle regole stabiliste dal legislatore negli ultimi mesi del 2020.
La Risposta n. 262 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate è molto chiara sul tema: il codice ateco 96.02.01 (Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici) non rientra tra i codici ateco individuati dalla normativa e pertanto l'istante non ha diritto a fruire del suddetto contributo a fondo perduto (Decreto Ristori). Nulla vale legare la possibilità di accedere il contributo menzionando il concetto di attività affini, quali gli istituti di bellezza, attività il cui codice ateco (96.02.02) è stato inserito tra le attività aventi diritto in quanto obbligata alla chiusura dalla norma stessa.
Potrà fruire della sospensione dei versamenti tributari e contributivi ex comma 1, art. 13 quater Dl 137/2020 (legge di conversione 137/2020) solamente nel caso in cui si sia effettivamente verificata la perdita di fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Si ricorda che il comma 1 dell'art. 13 quater Dl 137/2020 aveva previsto che "per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
- ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali".