Regime forfetario e rientro in Italia dall'estero, chiarimento ADE
Una persona attualmente residente all'estero, assunto con lavoratore dipendente con compenso superiore a 30.000 euro annuo, intende trasferire nel 2021 la propria residenza in Italia avviando un'attività di lavoratore autonomo in regime forfetario, avendo come committenti società con sede estera.
I quesiti posti dal soggetto all'amministrazione finanziaria sono i seguenti:
- la causa di esclusione del "non residente" - lettera b) è riferita solo a quei soggetti che intendano intraprendere un'attività d'impresa o di lavoro autonomo professionale in Italia, pur continuando a risiedere e dimorare all'estero (sempre iscritti all'AIRE) per più di 183 giorni, o anche a coloro che, facendo rientro in Italia negli ultimi mesi dell'anno (come nel caso prospettato), vi trasferiscano stabilmente la residenza e la dimora, risultando però presenti, nel primo anno d'imposta, per un periodo inferiore ai 183 giorni?
- il limite dei 30.000 euro di cui alla lettera d-ter) si applica anche al contribuente che, in corso d'anno, cessi il rapporto di lavoro all'estero da cui percepisce redditi superiori a tale soglia e trasferisca la residenza in Italia, oppure se in un caso del genere sia consentito aderire al regime forfettario già dall'anno in corso?
- è causa ostativa il fatto che i committenti per cui si svolgerà il lavoro abbiano sede estera?
Con la pubblicazione della Risposta n. 257, l'amministrazione finanziaria ha distinto i due anni, il 2021 ed il 2022. In particolare, rispondendo alle domande viene chiarito che:
- essendo iscritto all'AIRE nel 2021 con l'intenzione di mantenere la residenza nello stato estero per più di 183 giorni, al soggetto viene precluso per quest'anno l'accesso al regime forfetario;
- l'accesso è precluso anche in relazione al secondo quesito (rapporto di lavoro dipendente in corso che supera la soglia annua di 30.000 euro;
- sul terzo quesito l'amministrazione finanziaria non si esprime in sede di interpello "per carenza delle obiettive condizioni di incertezza, considerato che non si riscontra nella legislazione relativa al regime forfetario alcuna causa ostativa di tal genere".
Se il soggetto istante cessa il rapporto di lavoro dipendente estero nel 2021, rientra in Italia prendendo la residenza fiscale e rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge 190/2014, lo stesso potrà accedere al regime forfetario a partire dal 2022.