Fisco

“Ecotassa” anche per i veicoli acquistati fuori dall’Italia


L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 166 pubblicata il 9 marzo scorso, ha fornito un interessante chiarimento in relazione all’applicazione della c.d. “ecotassa” sui veicoli inquinanti, imposta introdotta dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019) parametrata ai grammi di biossido di carbonio emessi, finalizzata a disincentivarne l'acquisto. L'Amministrazione Finanziaria ha precisato che la c.d. “ecotassa” è dovuta anche per i veicoli di categoria M1, ancorché immatricolati in uno Stato estero. Sempre ad avviso dell’Agenzia, non si ravviserebbero discriminazioni né contrasti con la libera circolazione dei beni all'interno dell'Unione Europea e, pertanto, tale disposizione, a differenza di quanto asserito dall’istante, non potrebbe essere applicata solamente ai casi di acquisto di veicoli immatricolati in Stati esteri non aderenti all'Unione Europea.  

Nel porre il quesito, l'istante riprende il dettato normativo della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 dove all'articolo 1 comma 1042 viene disposto quanto segue: “a decorrere dal 1 Marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2020, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di una imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km ”, secondo specifici scaglioni.

Come previsto poi dall'articolo 1 comma 1042-bis della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, le classi e gli importi su cui parametrare l'imposta in commento hanno subito modifiche a decorrere dal 1.1.2021 fino al 31.12.2021. Oggetto dell'istanza è essenzialmente la previsione del comma 1043 nel quale si precisa che “l’imposta […] è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro stato” con la conseguenza che, se da un lato in Italia la c.d. “ecotassa” è applicata esclusivamente sui veicoli nuovi, nel caso di veicoli immatricolati all'estero, questa viene applicata anche sui veicoli “usati”. La richiesta dell'istante era quindi l’applicazione dell'imposta esclusivamente qualora l'acquisto avvenisse in riferimento a veicoli immatricolati (e pertanto “usati”) in Stati non aderenti all'Unione Europea, al fine di evitare un differente trattamento sul mercato dell'usato a seconda di dove il veicolo fosse stato immatricolato e di non incorrere in possibili contestazioni da parte della Corte UE.

Nella Risposta n. 166 l'Agenzia delle Entrate richiama due precedenti interventi di prassi: la Risoluzione n. 32/E del 28 Febbraio 2019 e la successiva Circolare 8/E del 10 Aprile 2019, entrambe relative (tra le altre) alle previsioni disincentivanti introdotte dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018. I due documenti chiariscono come la c.d. “ecotassa” sia dovuta da chiunque acquisti anche in locazione finanziaria veicoli nuovi di categoria M1 con emissioni inquinanti superiori a determinate soglie, includendovi anche coloro che immatricolano nel territorio nazionale veicoli già immatricolati in altri stati. Il debito, peraltro, insorge a condizione che sia l'acquisto (anche mediante contratti di leasing finanziario) sia l'immatricolazione del veicolo avvengano nel periodo identificato dall'articolo 1 commi 1042 e 1042-bis (ossia dal 1.3.2019 al 31.12.2021). Tale arco temporale vale anche in caso di acquisto di veicoli nuovi effettuati all'estero. La Circolare 8/E del 2019 fornisce poi alcuni spunti operativi relativi alle modalità di versamento dell’imposta ed alla documentazione da conservare nel caso di non pagamento della c.d. “ecotassa” (ad esempio, nel caso di acquisto o immatricolazione in un periodo diverso da quello identificato dai commi 1042 e 1042-bis). 

Posto che la finalità della norma consiste nel disincentivare nell’arco temporale di riferimento l'immatricolazione  e, di fatto, l'utilizzo di ulteriori veicoli inquinanti nel territorio nazionale oltre a quelli già in circolazione alla data del 28 Febbraio 2019, l’Agenzia conclude confermando la debenza della c.d. “ecotassa” anche su veicoli reimmatricolati in Italia dopo una prima immatricolazione in Stati esteri, senza distinguere se questi ultimi appartengano o meno all'Unione Europea. Questa impostazione rientra nella piena finalità disincentivante della norma, sostiene l’Amministrazione Finanziaria, senza peraltro ledere il diritto di libera circolazione dei beni all'interno del territorio Unionale. 

Rimangono invece da definire alcuni temi di natura operativa di rilevante importanza per gli operatori, come ad esempio quale disposizione applicare nel caso di acquisto di veicoli entro il 31.12.20 con loro immatricolazione successiva al 1.1.21 in virtù della modifica dei limiti di CO2 g/km. Su quest’ultimo punto sarebbe opportuno un chiarimento ufficiale.