Agevolazioni

Superbonus: fuori dalla detrazione 110% i compensi del general contractor per attività di coordinamento


Di grande rilievo la Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 254 del 15 aprile 2021, resa a proposito dei servizi connessi alla realizzazione degli interventi agevolabili forniti da un unico contraente generale, casistica piuttosto frequente.

Nel caso sottoposto all’esame dell’amministrazione finanziaria, i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione (redazione A.P.E., responsabile dei lavori, asseverazione, visto di conformità, direzione dei lavori, responsabile della sicurezza) vengono fatturati dal singolo professionista al contraente generale, che poi li addebita in fattura al committente/beneficiario della detrazione, senza ricevere alcun compenso né per l'attività di coordinamento svolta, né per lo sconto in fattura applicato, non applicando pertanto alcun ricarico rispetto alle prestazioni professionali effettuate da altri soggetti.

Quanto al general contractor, che ai fini del Superbonus si può porre quale interlocutore unico per l'espletamento di tutte le attività da effettuare, l’Agenzia delle Entrate osserva innanzi tutto che tale figura è normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici (articolo 194 del D.Lgs. 50/2016, n. 50), mentre con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l'attività di "contraente generale" è ordinariamente disciplinata nell'ambito dell'autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti. 

Nell’ambito del Superbonus, il contratto stipulato con il "contraente generale" può includere anche – ad esempio – le attività inerenti l'ottenimento del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina agevolativa.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere al Superbonus ed esercitare l'opzione per lo sconto in fattura in relazione ai costi che l'impresa, in qualità di "contraente generale", fattura al committente/beneficiario della detrazione per la realizzazione di interventi specifici oggetto di agevolazione, inclusi quelli relativi ai servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti l'agevolazione (visto di conformità e asseverazioni).

A tal fine, è necessario che le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell'agevolazione siano documentate e che sia descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso:

  • nella fattura emessa dal "contraente generale" per riaddebitare all'Istante le spese relative ai servizi professionali, 
  • o in altra idonea documentazione.

Sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, mentre non lo sono gli eventuali corrispettivi corrisposti al contraente generale per l'attività di "mero" coordinamento (analogamente a quanto avviene per i compensi specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus).