“Super-sismabonus”: interventi ammissibili e limiti di spesa
Nel caso oggetto di Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 210 del 25.3.2021, l'istante intende realizzare interventi di riduzione di rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione di tre unità immobiliari di cui una collabente F/2, una di categoria C/2 e una di categoria C/6, al fine di realizzare unità immobiliari residenziali con diversa sagoma e volumetria (in particolare, la cubatura preesistente sarà maggiorata entro il limite del 35 per cento); inoltre è prevista una modifica parziale del sedime. Al termine dei lavori risulteranno due unità unifamiliari a destinazione abitativa.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato quanto segue.
Sotto il profilo fiscale, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti normativamente previsti, è possibile fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento amministrativo risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione, nonché risulti il cambio d'uso degli immobili in "residenziale".
Giova ricordare che l’ambito di applicazione del sismabonus si è ampliato, a seguito della nuova formulazione della nozione di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, lettera d) del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001): a far tempo dal 16.7.2020, a seguito di modifica apportata alla citata lettera d) rientrano nella “ristrutturazione edilizia” anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversi sagoma, prospetti e sedime. E dunque, si potrà beneficiare del sismabonus anche in caso di demolizione e ricostruzione con diverso sedime, sempre nel rispetto delle caratteristiche antisismiche.
Quanto alla possibilità di beneficiare del Superbonus per “interventi trainati” dall’intervento antisismico, ciò è possibile solo per l'istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo (cfr. circolare n.24/E del 2020).
Ai fini del calcolo del limite di spesa ammissibile, infine, deve essere sempre considerato il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori. Nel caso prospettato, le unità di partenza sono 3 e pertanto i limiti di spesa sono così individuati:
- per gli interventi antisismici: euro 288.000 (96.000 euro per 3);
- per l'installazione degli impianti fotovoltaici: euro 144.000 (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- per l'istallazione dei sistemi di accumulo: euro 144.000 euro (euro 48.000 per 3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.