Immobile ad uso promiscuo, Superbonus al 50%
In relazione all’immobile residenziale adibito promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione, si può accedere al Superbonus limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.
E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 198 del 22 marzo 2021.
L’Agenzia delle Entrate riepiloga le regole vigenti relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale):
- con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR (detrazione attualmente pari al 50%), la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute (tanto è previsto dal comma 5 dell’art. 16-bis Tuir; cfr. anche circolare n. 19/E/2020);
- tale principio si applica anche in caso di spese per interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL 63/2013 (cd. sismabonus), posto che in base al rinvio dall’articolo 16 DL 63/2013 all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo16-bis del TUIR, che deve intendersi quale norma di riferimento generale;
- analogamente quanto al Superbonus per interventi antisismici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (articolo 119, comma 4, DL 34/2020);
- con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, che danno diritto alla detrazione cd. “ecobonus” (articolo 14 DL 63/2013) o al Superbonus (commi 1 e 2 dell’articolo 119 DL 34/2020), non sussiste analoga previsione.
Confermata senz’altro la spettanza delle detrazioni sul 50 per cento delle spese sostenute in relazione al bonus 50% (ristrutturazione edilizia), al sismabonus ed al super-sismabonus, l’Agenzia delle Entrate afferma inoltre che, pur in assenza di analoga previsione in materia di ecobonus e super-ecobonus, la riduzione al 50% si applichi anche a questi ultimi casi, per le seguenti ragioni:
- danno diritto al Superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici "residenziali",
- si deve tener conto della sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici).
L’istante chiedeva inoltre chiarimenti circa la possibilità, in quanto proprietario nonché essendo un ingegnere, di poter provvedere in prima persona a sottoscrivere la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l'esecuzione dei lavori. Al riguardo non vi sono preclusioni normative, ferme restando le precisazioni fornite dall’Enea nelle Faq, secondo le quali “L'asseverazione e l'attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale” mentre “Riguardo al principio di estraneità ai lavori, l'obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l'A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013” (FAQ n. 2.A).