Fisco

Nuovi codici tributo per adesione regime agevolato


In data 15 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate pubblica la risoluzione 27/E recante l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’adesione al regime agevolato.

Nel documento vengono indicati i seguenti nuovi codici tributo validi a consentire il versamento degli importi in parola:

  • “1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett.a), del DL n.34 del 2019”
  • “1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art 5, co. 2-bis, lett.b), del DL n.34 del 2019”.

L’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 individua i soggetti agevolabili tra coloro che producono in Italia redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati  a  quelli di lavoro dipendente e i  redditi  di  lavoro  autonomo   e che sono sono lavoratori che trasferiscono la  residenza nel territorio dello Stato. Tali soggetti che possono optare per l’applicazione del regime speciale agevolato di cui all’articolo 16, comma 3-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 147 previo versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, appunto prodotti in Italia ed oggetto di agevolazione.

Si ricorda che…

in sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati: 

     _ nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;

    _ nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;
  • nel campo “codice”, il codice tributario sopra indicato
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nel formato “AAAA”
  • nel campo” importi a debito versati”, l’importo dovuto.