Lavoro

Pensioni svizzere: chiarimenti sulla tassazione per i residenti in Italia


Il caso 

Nell’istanza di consulenza in oggetto, un'Associazione ha chiesto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della ritenuta prevista dall'art. 76, comma 1-bis, della legge  n. 413 del 1991, sulle prestazioni della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP). In particolare, l’stante vorrebbe conoscere quali siano le informazioni da richiedere al cliente per consentire agli intermediari finanziari residenti coinvolti nel pagamento delle prestazioni LPP di adempiere in modo corretto al loro compito di sostituti di imposta e, coerentemente, esplicare effetti sulla posizione fiscale del cliente medesimo.

L'Associazione chiede, inoltre, conferma che sulle somme corrisposte in forma di capitale sia applicabile soltanto la tassazione separata. Se così fosse, l'intermediario non potrebbe applicare la tassazione sostitutiva del 5% e il beneficio sarebbe circoscritto alle sole erogazioni in forma di rendita.

La normativa

Sul piano normativo, l’art. 76, comma 1, della legge n. 413/1991 prevede che per le rendite dell’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS),la ritenuta debba essere applicata dagli “istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”, mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-bis, introdotto dal D.L. n. 50/2017, stabilisce che la ritenuta “è applicata dagli intermediari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP) ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate” (v. i chiarimenti forniti al riguardo dalla Risoluzione n. 3/E/2020). 

 

Soluzione delle Entrate

Nella risposta in oggetto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato (ex art. 76, comma 1-bis, legge n. 413/1991) a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l'applicazione di una ritenuta nella misura del 5%.

Ai fini della corretta applicazione della ritenuta, il cliente deve fornire alla banca almeno le seguenti informazioni:

  • di essere fiscalmente residente in Italia;
  • che si tratta delle somme previste dalla legge (art. 76, comma 1-bis, legge n. 413/1991);
  • nell'ipotesi di erogazione in forma di rendita, la cadenza con cui verranno eseguiti i pagamenti e l'impegno del cliente di segnalarli di volta in volta alla banca;
  • l'importo lordo su cui applicare la ritenuta.

Non è invece necessaria la dichiarazione che "non si tratta di un'erogazione in forma di capitale".

Nel caso in cui l'accredito delle prestazioni LPP non venga canalizzato in Italia, in assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d'imposta, l'art. 76, comma 1-bis, della legge n. 413/1991 non può trovare applicazione. Tale disposizione non prevede, infatti, per il percettore che abbia ricevuto l'accredito all'estero la possibilità di autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta assoggettando le somme  ricevute ad un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF con la medesima aliquota del 5% che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia.