Fisco

E-commerce: con istanza entro il 22 aprile meno adempimenti doganali per chi importa beni dall’estero per la vendita a privati


Si riducono gli adempimenti per chi vende online importando dall’estero, fino all’entrata in vigore delle norme di cui al cosiddetto pacchetto IVA per il commercio elettronico (1° luglio 2021).

Secondo quanto stabilito dalla Determinazione dell’Agenzia delle Dogane del 6 Aprile 2021, infatti, inviando un’istanza all’Ufficio Doganale competente per territorio entro il 22 Aprile 2021, gli operatori online che importano beni di modesto valore dall’estero per la vendita a distanza a privati effettuata tramite marketplace, portali internet, piattaforme o mezzi analoghi, possono beneficiare di procedure dichiarative ridotte, ricevendo apposita autorizzazione.

Il valore trascurabile dei beni viene ricondotto a due differenti soglie, euro 22 oppure euro 150, e sarà indicato all’interno dell’autorizzazione concessa dagli Uffici doganali. Sono esclusi prodotti alcolici, profumi, tabacchi e prodotti ad essi assimilati.

Requisiti di accesso alla procedura doganale semplificata

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni di natura oggettiva e soggettiva:

  • 2.000 operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della presente determinazione; nessun numero di operazioni minime mensili, per le autorizzazioni efficaci dal 1° maggio 2021;
  • possesso, da parte dell’istante o dell’operatore doganale incaricato dal medesimo, dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario
    o    autorizzato transito”;
  • utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S;
  • tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, con possibilità di identificare precisamente le fasi dello spostamento delle merci;
  • possibilità per Agenzia delle Dogane di accedere, ai fini dei controlli doganali, alla piattaforma “logistica” in cui vengono svolte le operazioni, messa a disposizione dal soggetto;
  • adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli della merce;
  • predisposizione di procedure e di un sistema di controllo interno che siano anche in grado di impedire/intercettare la presentazione di dichiarazioni doganali contenenti errori e/o inesattezze e che rendano disponibili all’Autorità doganale l’accesso completo ad ogni flusso logistico.

Per l’ottenimento dell’autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino a 150 euro è, altresì, necessario il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

  1. essere titolari di autorizzazione alla dilazione di pagamento, ai sensi dell’art. 110 del CDU, e di connessa autorizzazione alla costituzione di garanzia globale, ai sensi dell’art. 95 del CDU, e relativa garanzia, nelle forme usualmente accettate dall’Agenzia e previste dall’art. 92 del CDU;
  2. a decorrere dal 10 maggio e fino al 14 giugno 2021, disponibilità all’avvio della sperimentazione operativa, in ambiente reale, del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dell’Agenzia – invio dell’informazioni previste dal tracciato H7 di cui all’allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446 - per tutte le dichiarazioni della specie (valore da 22 a 150 euro).

Dal 15 giugno, obbligo di utilizzo del messaggio H7 in ambiente reale per tali spedizioni. Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza immediata dell’autorizzazione alla semplificazione.


I soggetti autorizzati alla semplificazione devono inoltre assicurare, a pena di decadenza, i seguenti adempimenti:

  • corretta compilazione della dichiarazione doganale a dati ridotti, secondo le modalità descritte in apposito disciplinare di servizio redatto dall’ufficio competente, a seguito dell’iscrizione all’Elenco “e-commerce P4I”, oppure già impartite nelle autorizzazioni possedute dai soggetti iscritti d’ufficio;
  • per ogni carico di merce in arrivo sul territorio nazionale, fornire il dato relativo al valore ed alla qualità/descrizione delle merci presenti sul mezzo di trasporto, che successivamente dovranno essere dichiarate;
  • per ogni carico di merce, su richiesta e per via elettronica, fornire un elenco riepilogativo delle singole transazioni con relativa documentazione, che consenta di verificare che i diritti dovuti siano stati indicati in modo corretto e che la merce non sia sottoposta a vincoli e/o limitazioni;
  • consentire all’Agenzia di inter-operare con la piattaforma logistica e, qualora necessario, fornire l’informazione relativa alla corrispondenza di valore tra quanto dichiarato nel DAU e l’acquisto effettuato (ottenuto dalla piattaforma di marketplace entro cui è stato avviato l’ordine che ha dato origine alla movimentazione).

 

Procedura di rilascio dell’autorizzazione e agevolazioni concesse

 

L’istanza va inoltrata all’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali entro il 22 Aprile 2021; a mezzo di tale istanza, l’operatore viene autorizzato a fruire della procedura semplificata riguardo agli adempimenti doganali e viene iscritto in un apposito Elenco, istituito presso la Direzione Dogane e denominato “e-commerce P4I” (platform for import), in sezioni distinte in base alla categoria di soggetto autorizzato (Corrieri Espresso – Altri operatori economici) e con l’indicazione della soglia di riferimento (22 o 150 euro).


Per gli operatori già autorizzati ad utilizzare modalità dichiarative semplificate (es: codice convenzionale al campo 33 del DAU) per le spedizioni, le registrazioni sono effettuate d’ufficio, in particolare:

  • nella sezione “Corrieri Espresso” sono inseriti i corrieri aerei internazionali di cui all’art. 1, punto 47, del Regolamento delegato UE 2446/2015, in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 e aderenti al Memorandum citato in premessa; ad essi continuano altresì ad applicarsi le agevolazioni previste dal Memorandum per le spedizioni B2B e C2C;
  • nella sezione “Altri operatori economici” sono inseriti gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 4;
    Dal 22 aprile 2021, le autorizzazioni all’utilizzo delle semplificazioni dichiarative già rilasciate ad operatori privi dei requisiti prescritti dalla Determinazione in esame decadono automaticamente.

I soggetti autorizzati, in fase successiva ai controlli di sicurezza previsti sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i propri magazzini autorizzati, potranno effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, con indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 anziché dello specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.


La semplificazione è applicabile anche alle operazioni della specie svolte dai soggetti autorizzati in procedura ordinaria presso dogana.


L’Agenzia delle Dogane vigilerà con controlli periodici anche presso il soggetto autorizzato, al fine  di consentire il mantenimento dell’autorizzazione concessa.