Fisco

Dichiarazione Iva per le operazioni con esigibilità post fallimento


L’IVA divenuta esigibile dopo la dichiarazione di fallimento non rappresenta un debito prededucibile, ma una passività concorsuale, che impone di annotare separatamente le fatture emesse per documentare l’incasso del corrispettivo, senza far confluire il relativo debito IVA nella liquidazione periodica e annuale. Ai fini della compilazione della dichiarazione IVA, occorre presentare due intercalari, di cui il primo riferito alle operazioni effettuate prima dell’apertura della procedura concorsuale, divenute esigibili dopo tale evento, e il secondo riferito alle operazioni eseguite nell’anno di riferimento della dichiarazione.

È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 230 dell’8 aprile 2021 

Il caso esaminato è relativo alle modalità di compilazione della dichiarazione IVA annuale da parte di una società che, prima dell’avvio della procedura fallimentare, avvenuta nell’anno 2019, ha ceduto alcuni contratti sportivi – che agli effetti dell’IVA – sono assimilati a prestazioni di servizio, ex art. 3, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633/1972, incassando il relativo corrispettivo dopo la dichiarazione di fallimento.

L’IVA relativa alle prestazioni realizzate ante-fallimento, addebitata in via di rivalsa nel corso della procedura concorsuale, non costituisce un debito prededucibile ma concorsuale, con il conseguente obbligo, da un lato, di annotare separatamente le fatture emesse per documentare l’incasso del corrispettivo, senza far confluire il debito IVA nella liquidazione periodica e annuale, e, dall’altro, di comunicare tempestivamente all’Agenzia delle Entrate il debito non versato per consentirne l’insinuazione, seppur tardiva, al passivo.

L’istante, in linea con tali indicazioni, ha contabilizzato separatamente le operazioni attive e passive realizzate prima dell’apertura del fallimento – la cui imposta è divenuta esigibile e/o detraibile nel corso dell’anno 2020 – dalle operazioni attive e passive effettuate nel medesimo anno, ma dopo la dichiarazione di fallimento, e ha comunicato all’Agenzia delle Entrate l’ammontare del debito IVA non versato.

Il dubbio dell’istante, come anticipato, è relativo alla compilazione della dichiarazione annuale relativa all’anno 2020, al fine di tenere separati i risultati riferibili alle operazioni ante-fallimento da quelli riferibili alle operazioni realizzate nel corso dell’anno 2020, anche al fine di utilizzare in compensazione l’eccedenza a credito IVA emergente da tale periodo.

La soluzione interpretativa a tal fine prospettata dall’istante, condivisa dall’Agenzia delle Entrate, consiste nella compilazione della dichiarazione IVA presentando due intercalari, di cui il primo riferito alle operazioni effettuate prima dell’apertura della procedura concorsuale, divenute esigibili dopo tale evento, e il secondo riferito alle operazioni eseguite nell’anno 2020.

In tal senso si esprimono le stesse istruzioni della dichiarazione IVA, in assenza di una specifica modulistica che consenta di segregare il debito IVA riferito al fallito, emerso in un periodo d’imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale.

Laddove emerga un debito IVA dalle operazioni relative al periodo ante-fallimento, le istruzioni precisano che occorre riportare nel Quadro VX solo il credito o il debito risultante dal Quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, in quanto i saldi risultanti dalla Sezione 3 del Quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro.

L’eventuale eccedenza a credito emergente dal Quadro VX può essere utilizzata per compensare, mediante Modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all’apertura del fallimento (risposta n. 536/E/2020).