Diritto

Startup innovative a vocazione sociale e impresa sociale


Startup innovative a vocazione sociale e impresa sociale: chiarimenti da parte del Mise e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il 23 marzo 2021 il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) attraverso un proprio parere ha chiarito il seguente concetto: una impresa sociale non può contemporaneamente essere considerata anche una startup innovativa a vocazione sociale (Siavs).

Per inquadrare meglio il problema è necessario preliminarmente fornire le definizioni dei soggetti giuridici interessati. Una startup innovativa è, ai sensi dell’articolo 25 comma 2 D.L. 179/2012, una società di capitali od una cooperativa in possesso di specifici requisiti.

Una startup innovativa a vocazione sociale è una particolare categoria di startup ed è disciplinata dall’articolo 25 comma 4 D.L. 179/2012 che opera in via esclusiva nei settori indicati dall’articolo 2 comma 1 D.Lgs. 155/2006 ossia assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione istruzione e formazione, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.

Una impresa sociale è, ai sensi dal D.Lgs 112/2017, un ente privato che esercita in via stabile e principale una attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

Il quesito richiesto al Mise riguardava la possibilità per una startup innovativa a vocazione sociale (Siavs) di ottenere l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali.

 

Per fornire il parere il Mise ha dapprima formulato il 25 febbraio 2021 con propria Nota n. 51317 la propria posizione che ha condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al quale ha richiesto un parere che ha avuto la sua espressione nella nota del 17 marzo 2021 n. 3756: acquisita essa, in data 23 marzo 2021 il Mise ha fornito il parere richiesto con il documento al protocollo n. 84932.

Il motivo per cui è stato richiesto questo parere risiede nel fatto che a prima vista le Siavs possono essere considerate imprese sociali in quanto operano in settori analoghi.

Tuttavia questa affermazione non risponde al vero in quanto se mettiamo a confronto questi due soggetti giuridici si verifica la situazione seguente:

  • le imprese sociali operano nei settori di competenza in via stabile e principale (art. 1, comma 1 D.Lgs n. 112/2017) mentre invece le Siavs operano, nei settori di competenza, ma in via esclusiva (art. 25, comma 4 D.L. n. 179/2012);
  • le imprese sociali sono tenute al deposito del bilancio sociale (art. 9, comma 2 D.Lgs n. 112/17), mentre le Siavs non sono tenute a questo obbligo;
  • le imprese sociali sono obbligate a nominare un organo di controllo (art. 10, comma 1 D.Lgs n. 112/2017), mentre le Siavs sono obbligate soltanto se adottano la forma giuridica di una Spa o di una cooperativa o di una Srl che superi determinati limiti dimensionali;
  • le imprese sociali sono assoggettate, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta amministrativa (art. 14, comma 1 D.Lgs n. 112/2017), mentre le Siavs in caso di insolvenza sono assoggettate alla disciplina in tema di crisi da sovraindebitamento di cui al capo II della legge n. 3/2012 (art. 31, comma 1 D.L. n. 179/2012)

 

Da quanto sopra ne discende che i due istituti giuridici sono distinti tra loro e quindi, di conseguenza, un soggetto non può ricoprire contemporaneamente entrambe le qualifiche.

A ben guardare la ragione della incompatibilità di questi due istituti giuridici risiede nella differente ispirazione della loro legge di origine:

  • l’impresa sociale fa parte del Terzo Settore ed ha come caratteristica il divieto di distribuzione, sia diretta sia indiretta, degli utili e questa caratteristica non può essere violata a pena della perdita della qualifica di impresa sociale;
  • la Siavs ha invece la natura di ente lucrativo ed il divieto di distribuzione degli utili è un limite temporaneo e non è una caratteristica permanente dell’ente perché questo divieto è finalizzato ad una più agevole e rapida crescita dimensionale dell'impresa.

Per la Siavs, il richiamo alla disciplina dell’impresa sociale serve solo a limitarne l’ambito di operatività, qualificandola per la particolare attività esercitata, senza però che ciò comporti quale conseguenza immediata l’applicazione della normativa posta dalla disciplina di settore.

Il Mise conclude il suo parere affermando che, stante la impossibilità di cumulare le due qualifiche (impresa sociale e Siavs) in capo al medesimo ente nello stesso momento, è tuttavia possibile che alla scadenza del termine previsto per il possesso della qualifica ex art. 25, comma 4 dl n. 179/2012 o prima, in caso di rinuncia volontaria alla medesima e relativa cancellazione dalla sezione startup del registro imprese, l’ente, previo adeguamento del proprio statuto alle disposizioni del D.Lgs. n. 112/2017, possa richiedere l’iscrizione presso la sezione speciale del registro imprese dedicata alle imprese sociali, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16.03.2018 del Mise e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisendo in tal modo la qualifica di impresa sociale.