Nuove imprese a tasso zero per giovani e donne
A partire dal 19 maggio 2021 sarà possibile presentare domanda per accedere alla misura “Nuova impresa a tasso zero” dedicata a giovani imprenditori e a donne imprenditrici.
Con la circolare dell’8 aprile 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti indicato i termini e le modalità di presentazione delle domande per accedere alla misura di agevolazione di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto-legislativo n.185/2000 (Nuove imprese a tasso zero), come recentemente modificata dal Decreto Crescita e dalla Legge di Bilancio 2020.
Con il decreto interministeriale adottato dal MISE e dal MEF il 4 dicembre 2020 è stata data attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 29, commi 1 e 2 del Decreto Crescita (decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019 convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58) e all’articolo 1, comma 90, lettera d), della legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), con cui si è intervenuti modificando la misura di agevolazione di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto-legislativo n.185/2000. Le disposizioni attuative riferite alla misura anzidetta erano precedentemente regolate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’8 luglio 2015.
Soggetti ammessi alla misura
La misura rinnovata dedicata alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile (giovani con non più di 35 anni) prevede importanti novità rispetto al passato.
Innanzitutto, viene estesa la platea dei beneficiari. Possono infatti presentare domanda per accedere al finanziamento, non più le imprese costituite entro 12 mesi dalla firma del contratto come in precedenza, ma quelle costituite entro i 5 anni precedenti, secondo regole e modalità diverse in base all’anzianità di costituzione se da non più di 3 anni (36 mesi) o da almeno 3 e da non più di 5 anni (non più di 60 mesi).
Si rinnova anche la forma del beneficio, in quanto è stato introdotto un contributo a fondo perduto accanto al finanziamento a tasso agevolato nei limiti delle risorse disponibili ed elevata la soglia del finanziamento a tasso zero per le imprese costituite da più di 36 mesi (ma non oltre 60 mesi) alla data di presentazione della domanda. In tal caso, le imprese possono richiedere il finanziamento per coprire gli investimenti fino a 3 milioni di euro (al netto dell’IVA).
Le imprese costituite da non più di 36 mesi, possono presentare progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.
Sono ammesse alla misura anche le persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché esse, siano pur sempre costituite prevalentemente o complessivamente da giovani con età inferiore a 35 anni o da donne (indipendentemente dal limite di età) e comprovino l’avvenuta costituzione dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l’avvenuta costituzione nei termini, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.
Sono escluse dal beneficio le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del Codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione; le imprese che operano nella produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE e nel settore carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.
Forma dell'aiuto
Le imprese ammesse possono ricevere un sostegno nella forma combinata di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto che non può eccedere la soglia del 20% della spesa ammissibile. E’ possibile anche chiedere un contributo ulteriore, fino al 20% delle spese di investimento, per acquistare materie prime e servizi necessari all’esecuzione dell’attività d’impresa.
Le imprese costituite da più di 36 mesi (ma non più di 60 mesi), possono invece presentare progetti che prevedono spese per investimento fino a 3 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo; nel quale ultimo settore si finanzia sino al 40% dell'investimento complessivo ammissibile anche l’acquisto dell’immobile sede dell’attività.
Anche nel caso delle imprese più anziane, il sostegno è combinato tra finanziamento a tasso zero e fondo perduto che però non può oltrepassare il limite del 15% della spesa ammissibile.
Iniziative ammissibili
In dettaglio, rientrano nella misura programmi di investimento riferiti:
- alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
- alla fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a);
- al commercio di beni e servizi;
- al turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.
I programmi di investimento devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo ulteriore proroga non superiore a 6 mesi (per imprese costituite da meno di 36 mesi) e a 12 mesi (per imprese costituite da più di 36 mesi), concessa dal soggetto gestore in sede di verifica su istanza motivata inoltrata dall’impresa interessata prima della data di ultimazione indicata nel contratto di finanziamento.
Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.
Restituzione del finanziamento
I finanziamenti agevolati concessi devono essere rimborsati, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 6 mesi a decorrere dalla seconda delle date indicate successiva a quella dall’erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso dell’agevolazione e comunque secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento o dall’atto di proroga eventualmente concessa dal soggetto gestore o dalla data di conclusione dell’iter di verifica.
Nel caso di ritardi nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali.
I finanziamenti di importo:
- non superiore a euro 250.000,00 sono concessi senza alcuna garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.
Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle risorse, le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato.
Invitalia, quale soggetto gestore, renderà disponibile sul suo sito internet un modello di calcolo per la simulazionedelle agevolazioni concedibili in funzione delle caratteristiche dell’impresa richiedente e dell’ubicazione dell’investimento proposto.
Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa
Le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa con procedimento a sportello. Non sono previste graduatorie, pertanto l’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello.
La Circolare del MISE dell’8 aprile 2021 ha disposto la chiusura del vecchio sportello in data 9 aprile, le domande ancora in compilazione non potranno essere più inviate, ma dovranno essere ripresentate sul nuovo sportello a partire dal 19 maggio.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana e corredate dei business plan e della ulteriore documentazione necessaria, possono essere presentate ad Invitalia telematicamente a partire dal giorno 19 maggio 2021 utilizzando la procedura informatica che a breve sarà messa a disposizione sul sito www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi che saranno resi disponibili in un’apposita sezione del sito medesimo, con congruo anticipo rispetto all’apertura dello sportello.
Per presentare la domanda occorre comunque registrarsi al portale, accedere all’area riservata dove si potrà compilare la domanda elettronicamente e allegare la documentazione richiesta, disporre di PEC e firma digitale.
Le domande devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda e devono essere corredate del piano di impresa, dall’ atto costitutivo e statuto della società, dall’attestazione, resa mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, secondo lo schema reso disponibile da Invitalia relativa al possesso dei requisiti di ammissione alla misura e, qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), ai dati necessari ai fini delle verifiche previste dalla vigente normativa in materia di documentazione antimafia. Nel caso in cui tali dichiarazioni siano rese da un procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve, altresì, essere allegata la procura speciale.
Per le persone fisiche proponenti per conto di società costituenda, la documentazione deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica usata per l’inoltro della domanda, entro i termini indicati nella comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni.
Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.
Pertanto, la data di presentazione della domanda di agevolazione coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.
Il soggetto proponente è tenuto a comunicare ad Invitalia tutte le modifiche riguardanti i dati indicati nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata.
Con avviso pubblicato sul sito di Invitalia, verrà comunicato l’eventuale anticipato esaurimento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto nonché eventuali nuove risorse disponibili a tal fine.
L’iter di valutazione prevede due colloqui con Invitalia per appurare le competenze tecniche, organizzative e gestionali dei soci e la coerenza del progetto da finanziare anche rispetto alle potenzialità del mercato.