Agevolazioni "prima casa", sospensione termini Covid-19
Con la Risposta a interpello 9 aprile 2021, n. 235, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla sospensione dei termini Covid-19 in tema di agevolazione “prima casa”.
Il caso
Nel caso in esame un contribuente ha acquistato nel 2018 la piena proprietà di alcune unità immobiliari di cui una di categoria A/2 demolita, altre tre, rispettivamente di categoria A/2, C/2 e A/3 accorpate e, infine una di categoria C/2 destinata ad annesso pertinenziale.
Nel 2018 è stata presentata SCIA avente ad oggetto lavori di ristrutturazioni, adeguamento sismico e contenimento energetico, a seguito dei quali verrà realizzata un'unica unità abitativa con annesso pertinenziale.
L'istante aggiunge che a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 i lavori di ristrutturazione, di consolidamento sismico e di risparmio energetico hanno subito notevoli ritardi e, ad oggi non risultano ancora ultimati.
Ritenendo di poter beneficiare, ai sensi del decreto Liquidità, di una proroga di 313 giorni per terminare i lavori di ristrutturazione dell’acquisto del 2018, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate l'individuazione del termine ultimo per la fine lavori di ristrutturazione e destinazione ad abitazione principale in modo da usufruire dell'agevolazione “prima casa”.
La normativa
Si premette che l’art. 24 del D.L. n. 23/2020 (legge n. 40/2020), come modificato dal c.d. decreto “Milleproroghe” (D.L. 183/2020, convertito in legge n. 21/2021, ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 i termini previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in tema di agevolazione prima casa, nonché i termini previsti dall’art. 7 della legge n. 448/1998 in materia di credito di imposta per il riacquisto della prima casa.
La Circolare n. 9/E/2020, ha chiarito al riguardo che:
- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa".
Aggiungasi che l’art. 1, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevede l'applicazione dell'imposta di registro, tra l'altro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e stabilisce, inoltre, che se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis, l'imposta si applica con l'aliquota del 2%.
La Risposta all’interpello
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nella fattispecie in esame, il contribuente deve provvedere all’accorpamento entro 3 anni dalla data di acquisto, proprio come avviene nel caso di immobili in corso di costruzione, posto che solo in tal modo si evita di “differire sine die” i termini per l’accertamento, consentendo all’Agenzia delle Entrate di verificare la sussistenza delle condizioni agevolative prima del decorso del termine per i controlli a sua disposizione (Circolare n. 38/E/2005.
Ma il termine di 3 anni entro il quale l'interpellante dovrebbe ultimare i lavori intrapresi (2021), spiega l’Agenzia, non rientra tuttavia tra quelli sospesi dall’art. 24 del D.L. n. 23/2020, sopra descritti.
In conclusione, il congelamento dei tempi non si applica in maniera generalizzata, ma solo ai termini espressamente indicati dall’art. 24 del decreto Liquidità.