Modifica del recupero dell’ulteriore detrazione prevista dal D.L n. 3/2020: da 8 a 10 rate
L’art. 22 sexies del c.d. Milleproroghe, D.L. n. 183/2020 (convertito dalla legge n. 21/2021), ha modificato, con decorrenza dal 2 marzo 2021, il comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 3/2020, prevedendo che il recupero dell’ulteriore detrazione per lavoro dipendente e assimilato rivelatasi non spettante in sede di conguaglio di fine anno e superiore a 60 euro sia effettuato in 10 rate e non in 8, come previsto in precedenza.
Ricordiamo che l’art. 1, comma 8 della legge n. 178/2020 di Bilancio per l’anno 2021 (come modificato dall’art. 22 sexies del D.L. n. 183/2020), ha prorogato dal 1° gennaio 2021 il diritto all’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilato, prevista dall’art. 2 del D.L. n. 3/2020 per redditi complessivi superiori a 28.000,00 e fino a 40.000,00, rideterminandone gli importi annui secondo la seguente tabella.
Il sostituto d’imposta riconosce l’ulteriore detrazione in modo automatico (salvo che il lavoratore ne chieda espressamente il non riconoscimento), determinandone la spettanza in base alle informazioni a lui note, ossia sulla base del reddito da lui stesso corrisposto e di eventuali altri redditi comunicati dal lavoratore.
ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO In vigore dal 1° gennaio 2021 |
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REDDITO COMPLESSIVO ANNUO |
DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO |
a) |
Oltre 28.000,00 e fino a 35.000,00 |
960,00 + 240,00 × (35.000,00 – Reddito complessivo / 7.000,00) |
b) |
Oltre 35.000,00 e fino a 40.000,00 |
960,00 × (40.000,00 – Reddito complessivo /5.000,00) |
L’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 3/2020 prevede che qualora, in sede di conguaglio, la detrazione si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui l’importo da recuperare superi 60 euro, la trattenuta dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuata in rate, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
La prima rata deve essere versata utilizzando nel modello F24 il codice tributo “1001”, in quanto trattenuta in sede di conguaglio, mentre le rate successive, da trattenere a partire dal mese successivo al conguaglio di fine anno, devono essere versate con il codice tributo “1066”, come previsto dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 6/2021.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 29/2020, ha precisato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta in sede di conguaglio è tenuto a recuperare il beneficio fiscale non spettante in un’unica soluzione, indipendentemente dall’importo.
Si precisa, infine, che la modifica apportata dal c.d. Milleproroghe al numero delle rate in cui effettuare la trattenuta non riguarda, invece, il recupero del trattamento integrativo, previsto dall’art. 1 del D.L. n. 3/2020 e rivelatosi non spettante, che, se di importo superiore a 60 euro considerato anche il diritto all’ulteriore detrazione, continuerà ad essere trattenuto in 8 rate, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.