Attività di accertamento e obblighi di versamento: conseguenze dell'abrogazione D.L. 7/2021
Nella G.U. n. 79 del 1° aprile 2021 è stato pubblicato un comunicato del Ministero della Giustizia, con cui si rende nota la mancata conversione del decreto legge n. 7 del 30 gennaio 2021, recante ulteriori proroghe dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La comunicazione fa seguito, in verità, all’avvenuta abrogazione del predetto decreto legge, ad opera dell’art. 1, comma 2, della L. n. 21 del 26 febbraio 2021 (di conversione del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020).
Per quanto, ancora una volta, la tecnica legislativa faccia sicuramente discutere, è opportuno chiedersi se questa mancata conversione comporterà conseguenze rilevanti in merito alle attività di controllo, di accertamento o di riscossione, ovvero in ordine alla sospensione dei versamenti richiesti nei confronti dei contribuenti.
Infatti, ricordiamo che il predetto D.L. n. 7/2021, oggi decaduto per via della mancata conversione in legge, interveniva in maniera rilevante:
- sull’art. 157 del decreto legge n. 34 del 17 maggio 2020 (c.d. decreto “Rilancio”), modificandone vari contenuti, come il comma 1 (relativamente alla notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, e fermo restando l’obbligo di emissione entro il 31 dicembre 2020), il comma 2-bis (sulla notifica degli avvisi bonari, nel medesimo periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo i casi di indifferibilità e urgenza), e il comma 3 (proroga di 14 mesi per la notifica delle cartelle di pagamento derivanti dalle comunicazioni bonarie, riferite alle dichiarazioni del 2017 e del 2018);
- sull’art. 68 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto “Cura Italia), posticipando invece al 28 febbraio il termine ultimo per i versamenti richiesti ai contribuenti, derivanti da avvisi di accertamento esecutivi, da cartelle di pagamento, da avvidi di addebito, da intimazioni di pagamento.
In realtà, con la mancata conversione, non dovrebbero registrarsi ripercussioni particolarmente rilevanti in ordine alle predette attività e agli obblighi di pagamento per i contribuenti, in quanto la Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, di conversione del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020, se da un lato, con l’art. 1, comma 2, ha abrogato il D.L. n. 7/2021, dall’altro, con gli agli artt. 22-bis e 22-ter, ha riproposto nei medesimi termini il testo normativo abrogato.
Resta inteso, quindi, che l’art. 157 del decreto “Rilancio” prevede ancora oggi l’obbligo di notifica dei provvedimenti impositivi e delle comunicazioni bonarie nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, fatti salvi i casi di indifferibilità ed urgenza tra cui, a titolo esemplificativo, vi rientrano le segnalazioni di reati tributari.
Sugli obblighi di versamento di cui all’art. 68 del decreto Cura Italia è da ultimo intervenuto l’art. 4 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, posticipando ulteriormente al 30 aprile (e non più, quindi, al 28 febbraio) il termine di sospensione a favore dei contribuenti, prevedendo così la possibilità di poter provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2021, vale a dire “entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.