Autotrasportatori: contributi erogati dopo crollo il Ponte Morandi, aspetti fiscali
Un autotrasportatore, in qualità di titolare dei una ditta di autotrasporto, ha ricevuto, nel 2019 e nel 2020, delle somme di denari "a titolo di ristoro delle maggiori spese per i trasporti effettuati dopo il crollo del ponte Morandi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109".
Tali importi rilevano ai fini del calcolo delle imposte sui redditi? E' possibile applicare quanto normato dall'art. 3, comma 2 dello stesso DL (per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita' locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le persone fisiche e giuridiche).
Risposta n. 207
L'art. 5, comma 3 del Dl 109/2018 e successive modifiche prevede che "al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistente nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficoltà logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, che sono trasferiti direttamente alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato".
In data 24 dicembre 2018 è stato emanato dal Mit il decreto attuativo ove sono state indicati le modalità di ristoro e le tipologie di spesa considerate ammissibili, ossia:
- le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall' attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
- le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.
Ai fini delle imposte dirette i contributi si suddividono in:
- contributi in conto esercizio (art. 85, comma 1, Tuir): tali contributi sono erogati al fine di fronteggiare delle esigenze di gestione;
- contributi in conto capitale (art. 88, comma 3, Tuir): tali contributi servono per incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa e non sono collegati all'"onere di effettuare uno specifico investimento"
Il nostro ordinamento non prevede per i suddetti contributi una legge specifica che determini l'irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi (deve intervenire il legislatore per permettere l'esclusione dei contributi dalla base imponibile) ma è necessario, quindi, effettuare una valutazione sulla natura stessa del contributo erogato.
Nel caso in esame si rileva che:
- il legislatore non ha escluso la concorrenza dal reddito di impresa del contributo in oggetto;
- il contributo è stato erogato per fronteggiare i maggiori oneri di gestione
e pertanto l'amministrazione finanziaria ritiene che lo stesso "debba assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile" sulla base di quanto indicato dal Tuir.
Inoltre, se e solo se, tale contributo rientri nella sfera degli aiuti fiscali automatici (aiuti di stato o de minimis) è necessario procedere con la compilazione del quadro RS del modello Redditi.