Fisco

Agenzia Entrate: trattamento fiscale di redditi di lavoro dipendente


Con le Risposte a interpelli 29 marzo 2021, nn. 222 e 223, l’Agenzia delle Entrate si è occupata di altrettanti quesiti relativi a redditi di lavoro dipendenti aventi ad oggetto,  rispettivamente, il trattamento fiscale di somme liquidate in sentenza e di emolumenti legati ad obiettivi di produttività.

La risposta n. 222/2021

Con la risposta a interpello n. 222/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al corretto trattamento fiscale da applicare alle somme che un’Azienda sanitaria dovrà corrispondere al lavoratore (un medico specialista ambulatoriale) per i danni subìti a seguito della revoca dell’incarico.

L’Agenzia delle Entrate, dopo essersi soffermata sul reddito prodotto dal lavoratore dipendente, ovverosia reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, precisa subito che alla somma indicata, pari a 50.000 euro, l’istante è tenuto a effettuare le ritenute IRPEF ai sensi dell’art. 24 comma 1 del DPR 600/73.

Nella seconda parte della risposta viene affrontata la questione della modalità e della misura della tassazione delle somme in argomento che, determinate secondo la retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in base al trattamento economico previsto dall’accordo collettivo nazionale, sono da considerarsi come arretrato di reddito di lavoro dipendente, seppur stimate in via equitativa. 

Sugli emolumenti arretrati riguardanti prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennità di cui all’art. 50, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), percepiti per effetto di sentenze e riferibili ad anni precedenti, l’imposta si applica separatamente (art. 17 del TUIR).

In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, e 23, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973, l’istante, all’atto di erogazione, deve operare la ritenuta a titolo d’acconto IRPEF con l’aliquota determinata in base a quanto previsto dall’art. 21 del TUIR.

Infine, conclude l’Agenzia delle Entrate, la natura risarcitoria della somma liquidata in favore del lavoratore non osta all’applicazione delle ritenute IRPEF. Tali somme, calcolate in ragione del trattamento giuridico ed economico previsto dall’accordo collettivo nazionale, hanno lo scopo di rifondere alla parte ricorrente i danni subiti e pertanto, non essendo volte a risarcire un danno emergente ma un lucro cessante, sono assoggettate a tassazione. 

Infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

La risposta n. 223/2021

Con la successiva risposta a interpello n. 223/2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è applicabile la tassazione separata in relazione ai “compensi incentivanti la produttività” erogati in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della “contrattazione articolata di ente”, cioè in presenza e in attuazione di un contratto collettivo di un ente pubblico economico.

In tal caso, infatti, si rientra tra le cause di carattere giuridico previste dall’art. 17, comma 1, lett. b), del D.PR. n. 917/1986, per le quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti (analogamente a norme legislative, sentenze o provvedimenti amministrativi sopravvenuti).

In presenza di tali “cause giuridiche”, non deve quindi essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione degli emolumenti, per valutare se il ritardo può o meno essere considerato “fisiologico” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi, indagine invece necessaria quando il ritardo è determinato da “circostanze di fatto”.

Qualora sia stata applicata la tassazione ordinaria in luogo di quella separata, l’ente pubblico datore di lavoro, il singolo dipendente o ex dipendente può presentare all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente istanza di rimborso delle maggiori ritenute trattenute o subite sugli emolumenti assoggettati a tassazione ordinaria, entro il termine di decadenza di 48 mesi previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, tenendo conto che il dies a quo da cui far decorrere il detto termine decadenziale è da individuare nel giorno dei singoli versamenti in acconto qualora questi, già al momento dell'effettuazione, risultino non dovuti ovvero non dovuti in quella misura (cfr. Cass. n. 13676/2014; n. 11602/2016).