Servizio di accertamento diagnostico tramite test genetico esente da IVA
Il servizio di accertamento diagnostico tramite il test genetico, funzionalmente connesso alla prestazione di cura, deve ritenersi riconducibile nell’ambito applicativo dell’esenzione da IVA prevista per le prestazioni mediche.
Si tratta del chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 216 del 26 marzo 2021, avente per oggetto il trattamento da applicare ai fini dell’IVA ai servizi di test diagnostici basati sulla genomica, tra i quali il test specificamente rivolto alle pazienti colpite da carcinoma mammario.
Nel caso in esame, per le prestazioni del servizio di accertamento diagnostico di profilazione genica, l’istante si avvale dell’attività di analisi centralizzata presso un laboratorio di ricerche cliniche situato all’estero. Il laboratorio è diretto da medici specialisti in chimica clinica e in diagnostica di laboratorio, a cui, tuttavia, mancherebbe il riconoscimento in Italia del titolo professionale posseduto, atteso che gli stessi operano presso il laboratorio all’estero.
Il test diagnostico si inserisce in un percorso terapeutico e di cura che vede, in linea generale, l’intervento del patologo e dell’oncologo al fine di determinare la corretta terapia da utilizzare per la paziente, risultando funzionale alle cure che i medici curanti predisporranno.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, il servizio di accertamento diagnostico tramite il test genetico può beneficiare del regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972 anche in considerazione del fatto che tale servizio, volto a tutelare e/o a ristabilire lo stato di salute della persona, si inserisce funzionalmente in un percorso terapeutico che vede l’intervento del patologo e dell’oncologo e/o del medico curante i quali, sulla base del referto, determineranno la corretta terapia da utilizzare per la paziente.
Tale accertamento diagnostico, peraltro, verrebbe ad inserirsi in un percorso terapeutico, anche qualora avesse solo carattere profilattico per la paziente (circolare n. 4/E/2005 e risposta n. 118/E2020).
In tale ottica, sulla base della prassi amministrativa, nonché dell’indirizzo espresso dalla Corte di giustizia in materia, anche il servizio di accertamento diagnostico tramite il test genetico, funzionalmente connesso alla prestazione di cura, deve ritenersi riconducibile nell’ambito applicativo dell’esenzione da IVA.
Si ricorda, in particolare, che, secondo i giudici comunitari, ai fini dell’applicazione dell’esenzione alle prestazioni di trasmissione di prelievi medici, occorre considerare lo scopo in vista del quale tali prelievi vengono effettuati. Pertanto, allorché un professionista medico a ciò abilitato prescrive, per l’elaborazione della propria diagnosi ed a scopo terapeutico, che il paziente si sottoponga ad analisi, la trasmissione del prelievo deve essere considerata come strettamente connessa alle analisi stesse e deve, di conseguenza, beneficiare dell’esenzione. In altri termini, secondo la Corte, la prestazione di prelievo e la trasmissione dello stesso ad un laboratorio specializzato costituiscono prestazioni strettamente connesse alle analisi, con la conseguenza che esse devono seguire il medesimo regime fiscale di queste ultime e, pertanto, non devono essere assoggettate ad imposta (sent. 11 gennaio 2001, causa C-76/99).