Detrazione IVA sui servizi trasporto: sentenza UE ne garantisce la legittimità
La sentenza della Corte di giustizia UE, n. C-124/12, sancisce la legittimità alla detrazione IVA sulle spese per il trasporto, dall'abitazione al luogo di lavoro, per l'acquisto di indumenti e dispositivi di protezione, nonché per le trasferte di lavoratori dipendenti di un'altra società, che essa impiega in base a un contratto di fornitura di personale.
La Corte UE chiarisce in apertura in merito al diritto alla detrazione, diritto che non può essere limitato e deve essere esercitato per tutte le imposte gravanti sulle operazioni effettuate a monte per garantire la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche soggette IVA.
La sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle è, infatti, necessaria affinché il diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo (il trasporto, da parte del datore di lavoro, dei dipendenti dalla propria abitazione al posto di lavoro risponde a finalità private - diverso il caso in cui sussistano difficoltà logistiche: in tal senso, la prestazione di trasporto non viene effettuata per fini estranei all’impresa).
La direttiva IVA è contraria a una normativa nazionale che garantisce ad un soggetto passivo (che sostiene spese per servizi ai lavoratori) l'impossibilità di detrazione dell’IVA derivante da tali spese, motivando come i dipendenti siano messi a sua disposizione da un’altra entità e non possono essere considerati come personale del soggetto passivo benchè abbiano un nesso diretto e immediato con le spese generali (inerenti al complesso delle attività economiche).
L’interpretazione proposta dell'articolo 176, comma 2, della direttiva IVA protende verso una limitazione al diritto alla detrazione al momento dell'adesione all’Unione europea di un nuovo Stato membro in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l’esclusione del diritto alla detrazione di beni e servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo.
E' onere del giudice nazionale l'interpretazione delle disposizioni interne che devono essere conformi al diritto dell’Unione; quanto in oggetto, infatti, conduce alla disapplicazione della norma nazionale qualora in contrasto con l’articolo 176, comma 2, della direttiva IVA.