Fisco

Detrazione IVA per l’attività di raccolta di rifiuti affidata a terzi


Il Comune che affida a una società terza il servizio di raccolta rifiuti per poi conferire i rifiuti riciclabili ad un consorzio dietro pagamento di un corrispettivo può esercitare la detrazione dell’IVA assolta sul servizio ricevuto dalla società terza per la parte imputabile all’attività commerciale, sempreché quest’ultima sia gestita con contabilità separata.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 107 del 15 febbraio 2021.

Il caso è riferito ad un Comune che effettua, attraverso l’affidamento in appalto ad una società terza, il servizio di raccolta/smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante il ritiro dei rifiuti già preselezionati e separati direttamente dal cittadino/utente.

La società affidataria del servizio, per l’attività svolta, emette fattura con addebito dell’IVA al Comune, che conferisce i rifiuti riciclabili raccolti ai consorzi di lavorazione dei materiali, facenti parte della filiera produttiva CONAI, allo scopo di procedere con il riciclaggio degli stessi.

I consorzi, per i rifiuti ritirati, corrispondono un corrispettivo al Comune, che emette fattura con applicazione dell’aliquota IVA del 10%, di cui al n. 127-sexiesdecies), della Tabella A, Parte terza, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Il dubbio sollevato dal Comune è relativo alla possibilità di esercitare la detrazione dell’imposta assolta per il servizio di raccolta/smaltimento reso dalla società terza, in quanto relativa ad operazioni di acquisto rientranti nell’ambito della propria sfera commerciale, imponibile IVA.

Nella risposta, l’Agenzia ha confermato che la detrazione, in via di principio, è ammessa, in quanto una parte dei rifiuti ricevuti dal Comune, seppure derivanti dalla gestione dei rifiuti solidi urbani, che costituisce attività istituzionale per gli enti pubblici, diviene oggetto di successivo conferimento che realizza un’operazione commerciale, soggetta a IVA.

Di conseguenza, il Comune, in conformità all’art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972, può detrarre l’IVA relativa ai costi per beni e servizi limitatamente alla parte imputabile all’esercizio dell’attività commerciale.

Riguardo alla possibilità di esercitare il diritto alla detrazione anche per le annualità precedenti, il citato art. 19-ter del D.P.R. n. 633/1972 ne condiziona l’ammissibilità alla circostanza che il Comune istante gestisca l’attività commerciale con contabilità separata da quella relativa all’attività principale che, nel caso di specie, è realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge.

Pertanto, considerato che la detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all’attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, l’Agenzia ha escluso la possibilità di esercitare la detrazione anche per le annualità per le quali il Comune non abbia istituto la contabilità separata.