Apprendisti assunti dalle liste di mobilità: le precisazioni dell'INPS
Il Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, con la possibilità di derogare sia ai limiti anagrafici previsti sia alla normativa sul licenziamento.
Con il messaggio n. 11761 del 22 luglio 2013 l'INPS fornisce precisazioni in merito alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che assumono apprendisti dalle liste di mobilità. Due sono, infatti, i rilevanti chiarimenti proposti:
- per i lavoratori in mobilità a tempo indeterminato opera il regime contributivo agevolato previsto, quindi, l'aliquota agevolata in misura pari al 10% per 18 mesi (articolo 25, comma 9, Legge n. 223/1991)
- ove spettante, il contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (articolo 8, comma 4, Legge n. 223/1991);
Contribuzione complessiva
Ne deriva, dunque, che per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione la contribuzione complessiva è pari al 15,84%:
10% + 5,84% a carico dipendente
Al termine del 18° mese di attività e fino alla scadenza del contratto di apprendistato l'aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84%, mentre la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena.
Inoltre, per detti lavoratori continueranno a operare le misure compensative in favore della Previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria: a titolo esemplificativo, per un apprendista assunto dalle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 da parte di una impresa commerciale con Cuaf ridotta, le misure contributive successive al 18° mese di attività e fino alla scadenza del contratto di apprendistato saranno le seguenti: