Tax credit locazione, anche con canone pagato con escussione della fideiussione
Una società costituita nel 2018 ma posta in liquidazione nel 2020, anno in cui il liquidatore ha depositato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ha domandato se potesse usufruire del tax credit locazione per i medi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, anche se il canone di locazione è stato corrisposto attraverso l'escussione da parte della società locatrice della fideiussione bancaria.
Si precisa che la società si è trovata nella situazione determinata dal comma 5 dell'art. 28 Dl 34/2020, ossia si è verificato una diminuzione di fatturato nei 4 mesi sopraindicati del 2020 di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi del 2019 ed è per tale ragione che ritiene di poter usufruire del tax credit locazione in quanto a tutti gli effetti il canone è stato pagato e si è verificata la diminuzione di fatturato.
Con la pubblicazione della Risposta n. 185/2021 l'amministrazione finanziaria ha fornito parere positivo: la società istante potrà usufruire del tax credit locazione, questo perchè "l'escussione della fideiussione, la cui funzione attribuita dall'ordinamento giuridico consiste proprio nel garantire il pagamento dei canoni di locazione, costituisce una modalità di pagamento de canone che integra il presupposto per la spettanza del credito".
Nel caso in esame è importante, però, segnalare che l'utilizzo di tale credito è subordinato a quanto stabilito da Temporary Framework del 19 marzo 2020 e successive modifiche. In particolare la Circolare 22/E/2020 ha precisato che "secondo quanto chiarito con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea - con cui sono state oggetto di modifica alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato ritenute dalla Commissione stessa compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19 - che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) (1) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)", ma l'Agenzia delle Entrate non è tenuta, in quanto non di sua competenza, a dare una corretta definizione di impresa in difficoltà.