Terzo Settore, rendicontazione del 5 per mille per gli anni 2018 e 2019
Con la Nota n.3142 del 4 marzo 2021, la Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese ha chiarito che le somme percepite dagli enti del Terzo Settore - a titolo del cinque per mille riguardante gli anni finanziari 2018 e 2019, qualora a 12 mesi dalla data di percezione non siano state ancora utilizzate, per cause legate all’emergenza epidemiologica - possono essere accantonate e indicate distintamente nel modello di rendiconto, tenendo presente che, comunque, tali somme dovranno essere spese entro 24 mesi dalla data della loro percezione.
Come è noto, tali enti percettori hanno l’obbligo di redigere il rendiconto delle somme percepite nonché la relazione illustrativa; peraltro, soltanto gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro hanno l’ulteriore obbligo di trasmettere la documentazione all’Amministrazione erogatrice.
Il predetto rendiconto, ai sensi dell’art.12 del DPCM del 23 aprile 2010, modificato ed integrato dal DPCM del 7 luglio 2016, deve essere redatto entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo e trasmesso entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.
Come conferma la Nota, il primo comma, lettera e), del citato art.12 riconosce agli enti destinatari del contributo del cinque per mille la facoltà di accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, indicandole nel rendiconto e portandole a rendicontazione anche in annualità successive.
Le somme accantonate, comunque, dovranno essere spese entro 24 mesi dalla data di percezione ed essere inserite nel relativo rendiconto.
Operativamente, gli enti del Terzo Settore, beneficiari del contributo a titolo del cinque per mille per gli anni finanziari 2018 e 2019, potranno inserire al punto 6 “Accantonamento” del modello di rendiconto l’importo che a 12 mesi dalla data di percezione del contributo risulti ancora da spendere per cause legate all’emergenza epidemiologica, limitandosi a riportare nella relazione illustrativa, come motivazione dell’accantonamento, la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”, non essendo necessario, nell’ottica della semplificazione degli oneri amministrativi “dettata dal vigente contesto emergenziale”, alcun ulteriore supporto motivazionale o documentale. Per tale fattispecie, infatti, l’impiego pluriennale delle risorse è scaturito anche dall’erogazione frazionata di tali contributi.
Secondo la Nota, la soluzione sopra riportata è coerente con la finalità dell’istituto del cinque per mille che mira a favorire la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi delle attività di interesse generale, considerate meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ed ulteriormente confermate dall’art. 156 del D.L. n. 34/2020 che ha disposto l’accelerazione delle procedure di erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno 2019, proprio per consentire alla platea degli enti beneficiari di disporre della liquidità occorrente alla realizzazione delle attività statutarie, “la cui implementazione è stata resa ancor più rilevante dal contesto epidemiologico in atto”.
Successivamente all’impiego delle somme accantonate, da spendere comunque entro 24 mesi dalla data di percezione, gli enti saranno tenuti ad inviare alla Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese il modello di rendiconto, allegando allo stesso la relazione descrittiva nel dettaglio delle spese inserite.
Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro, è opportuno ricordare, non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’Amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione che dovranno comunque essere conservati per 10 anni.