Lavoro

Incentivo all'esodo: tassazione separata anche se corrisposto anticipatamente


L'art. 17 del Tuir dispone che si applichi la tassazione separata sulle indennità e somme percepite una volta tanto  in dipendenza della cessazione, "nonchè sulle somme ed i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto".

Tra le citate indennità vi è l'incentivo all'esodo, inteso come somma erogata in aggiunta al TFR. Ma cosa succede se l'incentivo all'esodo viene erogato in via anticipata, ossia prima del termine previsto per la risoluzione del rapporto di lavoro? Tale quesito è stato posto all' amministrazione finanziaria da parte di una società che nel corso del mese di gennaio 2020 aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo, procedura poi rallentata nel corso dell'anno a seguito del diffondersi dall'emergenza epidemiologica, ma che ha comunque visto la sua definizione con l'adesione da parte di alcuni lavoratori alla Manifestazione di Volontà per un'uscita da effettuarsi nel primo semestre 2021; nel frattempo la società ha deciso di iniziare ad erogare anticipatamente il suddetto anticipo all'esodo.

Un incentivo all'esodo corrisposto anticipatamente comporta l'applicazione di quanto disposto in materia di tassazione separata ex art. 17, comma 1 del Tuir con le modalità previste dall'art. 19, comma 4 del Tuir ("salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva"); questo è quanto è stato recepito dalla pubblicazione della Risposta n° 177/2021 dell'Agenzia delle Entrate.