Fisco

IVA detraibile sul carburante acquistato dalle compagnie petrolifere


È detraibile l’IVA addebitata dalla compagnia petrolifera per il carburante acquistato nell’ambito del contratto di “netting” per essere somministrato ai clienti final in nome proprio e per conto della compagnia petrolifera.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 172 del 15 marzo 2021 ha preso in considerazione l’attività di vendita di carburanti svolta dall’istante, per conto delle compagnie petrolifere, a favore dei propri clienti.

Il rapporto tra l’istante e le compagnie petrolifere si basa sul sottostante contratto di somministrazione di tipo cd. “netting”, che intercorre tra la compagnia petrolifera e l’impianto di distribuzione, in base al quale il gestore dell’impianto stradale o autostradale si impegna, verso corrispettivo, ad eseguire a favore della società petrolifera cessioni periodiche o continuative, consistenti nel rifornimento di carburante ai soggetti identificati tramite un sistema di tessere elettroniche che, nel caso in esame, sonno dematerializzate.

L’attività di rifornimento di carburante si scinde, pertanto, in tre distinte operazioni, vale a dire: (i) la somministrazione continuativa dei carburanti dal distributore di carburante alla compagnia petrolifera; (ii) i passaggi continuativi dalla compagnia petrolifera all’istante dei carburanti che vengono poi somministrati ai clienti finali; (iii) la somministrazione continuativa dall’istante ai clienti finali dei carburanti nell’interesse della compagnia petrolifera.

All’Agenzia delle Entrate è stato chiesto se sia possibile detrarre l’IVA addebitata dalla compagnia petrolifera per il passaggio dei carburanti che l’istante somministra al cliente finale e quale sia la modalità di determinazione della base imponibile del servizio fornito dall’istante al cliente finale.

L’attività di somministrazione di carburante (di proprietà delle compagnie petrolifere), che l’istante intende intraprendere, si basa, principalmente, su un rapporto di commissione alla vendita tra il medesimo istante, in qualità di commissionario, e la compagnia petrolifera, in qualità di committente.

Ai fini IVA, per esigenze legate alle modalità di funzionamento dell’imposta, l’art. 2, comma 2, n. 3), del D.P.R. n. 633/1972 prevede una finzione giuridica per effetto della quale anche il passaggio interno di beni tra committente e commissionario viene considerato alla stregua di una vera e propria cessione di beni, con la conseguente applicabilità dell’imposta sull’operazione, secondo le regole ordinarie.

Posto che l’interposizione del commissionario ha una funzione esclusivamente strumentale, per motivi connessi al contratto di commissione, tale soggetto non può considerarsi il destinatario dei limiti di detraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti previsti dall’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto l’indetraibilità oggettiva ha ragione d’essere se e nella misura in cui si manifesti il “consumo” del bene, ovverossia un effettivo utilizzo del acquistato nella sfera giuridica del soggetto passivo.

Nel caso di specie, ciò significa che l’istante non deve subire l’onere dell’indetraibilità di cui all’art. 19-bis1, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972 sull’acquisto del carburante dalla compagnia petrolifera, in quanto non entra nella disponibilità dell’istante medesimo e non è, quindi, da quest’ultimo utilizzato ai fini della propria attività, bensì rivenduto tale quale in dipendenza del contratto di commissione alla vendita stipulato con la compagnia petrolifera.

Riguardo, invece, alla determinazione della base imponibile del servizio fornito dall’istante al cliente finale, consistente nella somministrazione del carburante presso gli impianti di distribuzione delle compagnie petrolifere, l’Agenzia ha precisato che ad essere assoggettato ad imposta è l’intero ammontare dell’imponibile relativo al prezzo del carburante “alla pompa” indicato dall’impianto di distribuzione.