Lavoro

Disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL


L’Ispettorato Nazionale Del Lavoro, con Nota 10 marzo 2021, n. 413 ha fornito chiarimenti alle associazioni di settore in merito alla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL.

Chiarimenti della Nota INL n. 413 del 2021

Le associazioni di settore hanno chiesto parere all’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in merito ai seguenti quesiti che riguardano:

- la conferma della circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore; 

- la possibilità di concludere contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi ai sensi del D.P.R. n. 1525/1963.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota prot. n. 413 del 10 marzo 2021, stabilendo che in relazione alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL, basti richiamare quanto già esplicitato in precedenti interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia (n. 15 del 20 maggio 2016 e n. 6 del 2 ottobre 2019), ovvero che il rinvio operato dal comma 2 dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2015 al D.P.R. n. 1525 del 1963 "avviene in sostituzione" dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di "integrare" il quadro normativo. Pertanto, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore - da intendersi ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 come"i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria" - di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015";.

Infine, per quanto riguarda la possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, non si rilevano particolari criticità, né si ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività. Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività "programmatoria" o comunque "preparatoria" nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.