Fisco

Regime di vantaggio: niente ritenute sui bonifici per le spese di ristrutturazione


Le associazioni di categoria avevano segnalato come, in relazione ai bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico individuati dall’articolo 16-bis del TUIR, alcune banche applicassero la ritenuta d’acconto prevista all’atto dell’accredito anche sui bonifici emessi nei confronti dei contribuenti rientranti nel c.d. “regime di vantaggio” (ex articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98).

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 47/E del 5 luglio 2013, interviene specificando che:

  1. L’articolo 25, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto, in capo alle banche e a Poste Italiane S.p.A., l’obbligo di operare una ritenuta a titolo di acconto, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta
  2. Detta ritenuta, originariamente fissata nella misura del 10% dell’importo del bonifico al netto dell’IVA, è stata successivamente ridotta al 4%, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 23, comma 8, del medesimo decreto legge n. 98 del 2011
  3. L’articolo 27, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 98 del 2011, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2012, per i contribuenti di piccole dimensioni, che intendono iniziare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme di riferimento, un nuovo regime fiscale di vantaggio
  4. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 185820 del 22 dicembre 2011, che dà attuazione ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 del citato decreto, è stato previsto che, considerata anche l’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva prevista per tale regime, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non siano soggetti a ritenuta d’acconto e che, a tal fine, sia necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in parola
  5. I contribuenti che rientrano nel predetto “regime di vantaggio” e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici
  6. In argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del citato decreto legge n. 78 del 2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti
  7. Con riferimento al periodo d’imposta 2012, si ritiene che dette ritenute, qualora siano state erroneamente operate e regolarmente certificate dal sostituto d’imposta (che le inserisce nel proprio modello 770), possano essere - in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - scomputate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013. A tal fine si dovrà valorizzare con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”, e riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al rigo RS33, ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese

In termini pratici, il contribuente IRPEF che riceve il bonifico - per non subire la ritenuta - deve rilasciare un'apposita dichiarazione alla Banca presso cui risulta correntista e verso il quale è destinato il bonifico.