Regime di vantaggio: niente ritenute sui bonifici per le spese di ristrutturazione
Le associazioni di categoria avevano segnalato come, in relazione ai bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico individuati dall’articolo 16-bis del TUIR, alcune banche applicassero la ritenuta d’acconto prevista all’atto dell’accredito anche sui bonifici emessi nei confronti dei contribuenti rientranti nel c.d. “regime di vantaggio” (ex articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98).
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 47/E del 5 luglio 2013, interviene specificando che:
- L’articolo 25, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto, in capo alle banche e a Poste Italiane S.p.A., l’obbligo di operare una ritenuta a titolo di acconto, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta
- Detta ritenuta, originariamente fissata nella misura del 10% dell’importo del bonifico al netto dell’IVA, è stata successivamente ridotta al 4%, per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 23, comma 8, del medesimo decreto legge n. 98 del 2011
- L’articolo 27, commi 1 e 2, del citato decreto legge n. 98 del 2011, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2012, per i contribuenti di piccole dimensioni, che intendono iniziare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme di riferimento, un nuovo regime fiscale di vantaggio
- Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 185820 del 22 dicembre 2011, che dà attuazione ai commi 1 e 2 dell’articolo 27 del citato decreto, è stato previsto che, considerata anche l’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva prevista per tale regime, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non siano soggetti a ritenuta d’acconto e che, a tal fine, sia necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in parola
- I contribuenti che rientrano nel predetto “regime di vantaggio” e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici
- In argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25 del citato decreto legge n. 78 del 2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti
- Con riferimento al periodo d’imposta 2012, si ritiene che dette ritenute, qualora siano state erroneamente operate e regolarmente certificate dal sostituto d’imposta (che le inserisce nel proprio modello 770), possano essere - in alternativa all’istanza di rimborso di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - scomputate eccezionalmente nella dichiarazione Unico PF 2013. A tal fine si dovrà valorizzare con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, posto nel frontespizio della dichiarazione, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione”, e riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al rigo RS33, ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese
In termini pratici, il contribuente IRPEF che riceve il bonifico - per non subire la ritenuta - deve rilasciare un'apposita dichiarazione alla Banca presso cui risulta correntista e verso il quale è destinato il bonifico.