Versamenti sospesi novembre e dicembre 2020 - scadenza al 16 marzo 2021
Il 16 marzo 2021 è il termine ultimo previsto per il versamento della prima rata di quattro (16/04,17/05 e 16/06) o in alternativa l'unica dei tributi/contributi sospesi nei mesi di novembre 2020 e dicembre 2020 dal Decreto Ristori bis prima e dal Decreto Ristori Quater dopo.
Riassumendo, quali sono i tributi sospesi il cui termine per il versamento scade proprio fra pochi giorni e la platea dei soggetti interessati?
I riferimenti normativi sono i seguenti:
- all’art. 7, D.L. n. 149/2020 (Ristori bis) inglobato nel Dl 137/2020 e convertito nella Legge 176/2020 (art. 13 ter)
- all’art. 2, D.L. n. 157/2020 (Ristori quater), inglobato nel Dl 137/2020 e convertito nella Legge 176/2020 (art. 13 ter).
Il Decreto Ristori bis riguarda la sospensione della scadenze per il mese di novembre 2020 mentre il Decreto Ristori Quater riguarda le scadenze del mese di dicembre 2020.
Versamenti sospesi novembre
L'art. 13 ter della Legge 176/2020 prevede che "per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i soggetti che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, nonche' per i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
- ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto."
Per il mese di novembre 2020 sono stati sospesi ritenute (no 1040), addizionali ed iva a:
- coloro che si sono visti sospendere l'attività da Allegato 1 DPCM del 3 novembre 2020;
- coloro che si trovavano in zona rossa (vedi DPCM 3 novembre) inseriti nell'allegato 2 del Dl 149/2020;
- coloro che svolgono attività di ristorazione nelle zone rosse ed arancioni (sempre con riferimento al DPCM del 3 novembre);
- coloro che svolgono attività alberghiera, tour operator ed agenzia di viaggio sempre in zona rossa (vedi DPCM 3 novembre 2020)
Versamenti sospesi dicembre
L'art. 13 quater della Legge 176/2020 prevede che "per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
- ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
- ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali."
Per il mese di dicembre 2020 la sospensione, oltre a ritenute (no 1040), addizionali ed iva, ha riguardato anche i contributi previdenziali ed assistenziali per:
- coloro che si sono visti sospendere l'attività da Allegato 1 DPCM del 3 novembre 2020;
- coloro che svolgono attività di ristorazione in regioni rosse ed arancioni alla data del 26 novembre 2020;
- coloro che si trovavano in zona rossa alla data del 26 novembre 2020 inseriti nell'allegato 2 del Dl 149/2020;
- coloro che svolgono attività alberghiera, tour operator ed agenzia di viaggio nelle zone rosse alla data del 26 novembre 2020;
- i soggetti con ricavi inferiori a 50 che hanno perso il 33% di fatturato nel mese di novembre 2020 confrontato con novembre 2019;
- coloro che hanno avviato un'attività dopo il 30 novembre 2020