Enti del Terzo Settore

5 per mille, Associazioni sportive dilettantistiche ed Enti di volontariato


Le Associazioni sportive dilettantistiche e gli Enti di volontariato che intendono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2021, entro il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato), devono presentare la relativa istanza. 

Come prevede l’articolo 1, 1° comma, alle lettere a) ed e), del DPCM del 23 luglio 2020, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF è destinata, secondo le scelte operate dal contribuente, al sostegno degli Enti di volontariato, di cui all’art. 46, comma 1, del D .Lgs. n.117/2017, e delle Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, “ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”. 

Operativamente, sono interessate le organizzazioni di nuova istituzione o non presenti nell’elenco permanente. Non devono, pertanto, produrre la domanda di iscrizione le Associazioni sportive dilettantistiche inserite nell’elenco permanente 2021, pubblicato dal Coni sul proprio sito istituzionale, e gli Enti presenti nell’elenco permanente del Volontariato 2021, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tali Enti, nelle more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), devono presentare l’apposita istanza di accreditamento all’Agenzia delle Entrate entro il 12 aprile 2021, esclusivamente in via telematica, utilizzando la procedura informatica, espressamente predisposta e presente nel sito web della predetta Agenzia.

Nella domanda, contenente anche l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente richiedente ai sensi del D.P.R. n.445/2000, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti relativi all’iscrizione presso l’anagrafe, il registro o albo di appartenenza. Essa deve essere trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel. 

Le Associazioni sportive dilettantistiche, non inserite nel menzionato elenco permanente, devono presentare al CONI la specifica domanda di iscrizione ai fini dell’accesso al contributo del cinque per mille. Nel merito, il CONI ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate per la gestione della procedura di iscrizione. 

Come già precisato, l’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 12 aprile, utilizzando esclusivamente la procedura informatica resa disponibile nel sito web del CONI. Il modulo della domanda di iscrizione, conforme al fac-simile pubblicato sul sito web del CONI, prevede un’autocertificazione - da rilasciare ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal rappresentante legale dell’Associazione richiedente - attestante: 

  1. la denominazione, la sede legale e il codice fiscale dell’ente;
  2. la costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge n. 289/2002; 
  3. il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
  4. l’affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
  5. la presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
  6. l’effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 

In merito alla tempistica è opportuno tener presente che il CONI, entro il 20 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito web l’elenco provvisorio degli enti iscritti; il legale rappresentante potrà chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 30 aprile; infine il CONI, entro il 10 maggio, pubblicherà l’elenco degli enti iscritti con le variazioni apportate, indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.