Fisco
Sistema TS: quali dati devono comunicare le strutture private accreditate al SSN
La Legge di Bilancio 2020 ha disposto:
- art. 1, comma 679: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";
- art. 1, comma 680: "la disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale"
Il comma 680 prevede, dunque, la possibilità di effettuare dei pagamenti in contanti (o meglio metodo di pagamento differente dal bonifico, dall'assegno, da carte di debito e credito e prepagate) per l'acquisto di:
- medicinali;
- dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche e da strutture private accreditata al SSN
senza perdere il diritto alla detrazione.
Quali dati deve, dunque, comunicare al Sistema TS una struttura privata accreditata?
Con la pubblicazione della Risposta n. 158, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che una struttura privata accreditata deve comunicare al Sistema TS tutte le prestazioni sanitaria rese, "senza indicazione della modalità di pagamento ed indipendentemente dalla modalità di pagamento medesima".