Agevolazioni

Erogazioni liberali anti-covid e detrazione d'imposta del 30% in busta paga


Con la Risposta a interpello 3 marzo 2021, n. 138, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito al c.d. “Bonus erogazioni liberali” previsto dal decreto “Cura Italia”.

L’interpello 

Nel caso di specie, il quesito è posto da una università che ha promosso due campagne di raccolta fondi tra il personale docente e tecnico amministrativo, per le quali è prevista una trattenuta sullo stipendio.

La prima raccolta è finalizzata a sostenere la ricerca sul nuovo Coronavirus (Sars-CoV2), la seconda è destinata a sostenere l'accesso e la prosecuzione allo studio in favore di tutti gli studenti e delle relative famiglie in difficoltà economica a causa dell'emergenza.

Per tale raccolta, la trattenuta è stata effettuata sugli stipendi del 2020.

Le somme raccolte, all’interno del bilancio dell’università, sono allocate con un giro contabile interno su due progetti dedicati.

In entrambi i casi, i dipendenti hanno espresso la volontà di donare una quota del loro stipendio tramite il portale dell'Ateneo presente sulla intranet al quale bisogna accreditarsi con matricola e password personali. Inoltre, nel cedolino del dipendente relativo al mese in cui la trattenuta è effettuata, l'erogazione liberale è stata destinata dal datore di lavoro al progetto indicato dal dipendente.

L’istante chiede se sia possibile riconoscere ai dipendenti, in sede di conguaglio, la detrazione d'imposta del 30%, prevista per le erogazioni liberali dall'art. 66 del decreto Cura Italia.

Normativa e prassi 

Si ricorda che l’art. 66 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia)(convertito in legge n. 27/2020), sostanzialmente, prevede incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza Covid-19 e, in particolare, il comma 1 stabilisce che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Inoltre, l'art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 prevede la possibilità per il datore di lavoro-sostituto di imposta (ex art. 64 stesso D.P.R.) di riconoscere direttamente, in sede di conguaglio, le detrazioni eventualmente spettanti al dipendente-sostituito a fronte di oneri da quest'ultimo sostenuti per il tramite del datore di lavoro e, cioè, mediante una trattenuta sugli emolumenti erogati in relazione alla prestazione lavorativa.

Si rammenta altresì che sull’argomento l’Amministrazione finanziaria è già intervenuta con le Circolari n. 8/E/2020 e n. 11/E/2020, e con le Risoluzioni nn. 21 e 25 del 2020.

Soluzione delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, la normativa e i documenti di prassi sopra citati, risponde al quesito del contribuente con esito positivo.

In particolare, la stessa Agenzia sottolinea che nel caso in esame, l’art. 66 del D.L. n. 8/2020 non contiene alcun riferimento all'art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, né prevede la possibilità per il datore di lavoro-sostituto d'imposta, in caso di erogazioni liberali effettuate tramite quest'ultimo, di riconoscere la detrazione al dipendente in sede di conguaglio.

In ogni caso, l’Agenzia rileva che anche nella situazione prospettata dall’Università i dipendenti effettuano le erogazioni in denaro sostenendo l'onere tramite il datore di lavoro, il quale, una volta che i propri dipendenti hanno manifestato la volontà di donare, opera la trattenuta direttamente sullo stipendio del lavoratore e, nell'ambito degli ordinari poteri connessi all'erogazione degli emolumenti dovuti per la prestazione lavorativa, riconosce la detrazione spettante sulle predette liberalità in sede di conguaglio, semplificando gli adempimenti a carico dei dipendenti e assicurando la tracciabilità del versamento, la riferibilità dell'erogazione al dipendente e la finalità di quest'ultima.

Pertanto, la stessa Agenzia sostiene in conclusione che, attesa la particolare finalità di semplificazione degli adempimenti, l’istante (datore di lavoro-sostituto d’imposta) può riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione del 30%, prevista dall’art. 66 del decreto cura Italia, sull’importo trattenuto ai dipendenti a titolo di erogazione liberale a sostegno delle misure per contrastare l’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.