Economia

Investimenti in start up e PMI innovative, presentazione delle istanze


Il Mise ha pubblicato la Circolare 1/2021 avente ad oggetto le disposizioni normative per l'accesso ed il funzionamento della piattaforma informatica per l'accesso agli incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in:

  • start up innovative;
  • PMI innovative

secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 7 e comma 8 del Dl 34/2020.

Il comma 7 prevede che "a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente disposizione...... dall'imposta lorda sul reddito delle persone  fisiche  si  detrae  un importo pari al 50 per cento della somma investita  dal  contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up  innovative  direttamente ovvero per il tramite di organismi  di  investimento  collettivo  del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. 

La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole  start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle  imprese al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi  del Regolamento (UE)  n.  1407/2013  della  Commissione  europea  del  18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis. 

L'investimento  massimo  detraibile  non  puo'  eccedere,  in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000  e  deve  essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche  parziale, dell'investimento prima del decorso  di  tale  termine,  comporta  la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. "

Il comma 8 prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della  somma  investita dal contribuente nel capitale sociale di una o  piu'  PMI  innovative direttamente ovvero per  il  tramite  di  organismi  di  investimento collettivo  del  risparmio  che  investano  prevalentemente  in   PMI innovative;  la  detrazione  si  applica  alle  sole  PMI  innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al  momento dell'investimento ed e' concessa ai sensi  del  Regolamento  (UE)  n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli  aiuti de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo'  eccedere,  in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000  e  deve  essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche  parziale, dell'investimento prima del decorso  di  tale  termine,  comporta  la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali".

Le modalità di attuazione delle suddette agevolazioni sono state emanate tramite la pubblicazione del Decreto Mise del 28 dicembre 2020; il decreto prevede che l'impresa beneficiaria delle suddette agevolazioni presenti regolare istanza tramite l'utilizzo di una piattaforma informatica che è operativa a tutti gli effetti dal 1° marzo 2021.

Quali sono le regole che deve rispettare l'impresa beneficiaria?

  1. deve trasmettere l'istanza al Mise prima dell'effettuazione dell'investimento (per gli investimenti effettuati nel 2020 la presentazione è ovviamente effettuata a consuntivo ma è ritenuta valida solamente se presentata entro il 30 aprile 2021);
  2. oltre alla presentazione dell'istanza è condizione necessaria essere in possesso dell'esito positivo della pratica effettuato dalla stessa piattaforma che comporta il rilascio di un codice COR (Codice identificativo dell'aiuto) e l'iscrizione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti;
  3. per accedere alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso dello SPID e pertanto l'accesso è riservato al legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (attenzione alle regole per le imprese amministrate da persone giuridiche o da enti diversi da persone fisiche, in quanto viene richiesto un accreditamento tramite invio di PEC; 
  4. i dati richiesti per presentare la pratica sono: SPID impresa beneficiaria; PEC impresa beneficiaria e del soggetto investitore, firma digitale;
  5. possono essere presentate più di un'istanza, ognuna per ciascun diverso soggetto investitore;
  6. è necessario verificare i massimali previsti dal regolamento de minimis così come previsto dalla normativa europea;
  7. per la corretta presentazione dell'istanza è necessario verificare che i dati in possesso del Registro Imprese sia correttamente aggiornati;
  8. in caso di variazioni in diminuzione o in aumento dell'investimento viene richiesto che l'impresa beneficiaria presenti una nuova istanza comunicando la differenza; 
  9. in caso di mancata effettuazione dell'investimento agevolato e/o di rinuncia all'agevolazione fiscale viene richiesto di presentare una nuova istanza che azzeri l'importo dell'investimento (vedi modulo specifico, allegato 3, Circolare Mise 1/2021 del 25 febbraio 2021)

Il Mise ha fornito i seguenti contatti:

  • supmin.istanzedgpiipmi@mise.gov.it per richieste di natura tecnico-informatica;
  • startup@mise.gov.it e pminnovative@mise.gov.it per quesiti di natura normativa