INPS: contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
L'INPS, con messaggio n.10358 del 27 giugno 2013, fornisce alcune precisazioni riguardanti il nuovo contributo AspI dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute dal 1° gennaio 2013 concentrandosi, in particolare, sul criterio di calcolo dell'anzianità aziendale.
Quando è dovuto il contributo?
- Se l'interruzione avviene durante il periodo di prova, nel caso in cui il datore di lavoro receda dal rapporto e tale interruzione generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI.
- Per tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inclusi i rapporti che presentano caratteristiche peculiari come il part-time o il lavoro intermittente; in quest'ultimo caso i periodi non lavorati non rientrano nel computo dell'anzianità aziendale.
- In caso di cessione di azienda: in tale circostanza deve essere considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, incluso il periodo svolto presso l'azienda cedente.
- Dagli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende non soggette alla Legge n. 223/1991, con riferimento alle interruzioni dei rapporti di lavoro intervenute dal 1 gennaio 2013.
Quando non è dovuto il contributo?
- Durante le sospensioni per aspettativa non retribuita.
- Durante i periodi di congedo straordinario.
- Dalle aziende tenute al versamento del contributo di cui all'art. 5, c. 4, della Legge n. 223/1991 (lavoratori collocati in mobilità dal curatore, liquidatore o commissario); a partire dal 1° gennaio 2016, la contribuzione sarà estesa anche agli organi delle procedure concorsuali che interessano aziende soggette alla Legge n. 223/1991.
Modalità di pagamento
La corresponsione del contributo deve avvenire entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda le modalità di versamento, laddove la contribuzione sia assolta nel mese successivo a quello in cui si è verificata l’interruzione del rapporto, i datori di lavoro dovranno provvedere alla trasmissione di un flusso individuale, riferito al lavoratore cessato, analogamente a quanto avviene nel caso di liquidazione di arretrati, in cui andrà valorizzato nell’elemento il codice causale “M400” e nell’elemento l’importo dovuto.
Per il versamento del contributo relativo alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga da “gennaio a marzo 2013”, é utilizzabile esclusivamente il codice causale è “M401”, da valorizzare nell’elemento "CausaleADebito" di" AltrePartiteADebito" di "DenunciaAziendale".
Nel caso di aziende cessate, per il versamento del contributo , i datori di lavoro provvederanno ad inviare, per ogni lavoratore interessato, un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività aziendale, utilizzando il codice “M400”.