Lavoro

Accordo firmato da un'organizzazione sindacale: requisiti per la NASpI


Con Messaggio del 17 febbraio 2021, n. 689, l’INPS offre i chiarimenti necessari alla corretta interpretazione in materia di preclusioni e sospensioni di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Premessa

Si premette che l’art. 14, comma 3, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto Agosto) (legge n. 126/2020), dispone che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 della legge n. 604/1966) dallo stesso previste, non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale (stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale) che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. 

Invero, il divieto dei licenziamenti in risposta alla crisi epidemiologica da Covid-19 è stato introdotto dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e prorogato dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

Detta previsione emergenziale del blocco è stata confermata, altresì, dall’art. 1, comma 311, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2020), che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al c.d. divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo art. 1, valide fino al 31 marzo 2021. 

Si ricorda a tal fine che l’accesso alla NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), in presenza degli altri requisiti contributivi, è riservato a coloro che perdono involontariamente il lavoro, con esclusione pertanto delle dimissioni (eccezion fatta per le dimissioni per giusta causa).

Trattasi, quindi, di una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1 D.Lgs. n. 22/2015). La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'art. 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. 

Il Messaggio INPS n. 689/2021

Ciò posto, la previsione che l'accordo collettivo aziendale sia stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale” ha suscitato dubbi interpretativi per alcune Strutture territoriali INPS, che hanno respinto le domande di indennità NASPI laddove l'accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale rechi la firma di una sola e non di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al riguardo, con il messaggio in esame, l’INPS fa presente che – ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di “tutte” le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore. 

Condizione, quest’ultima, che consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal D.Lgs. n. 22/2015.

In definitiva, ciò che realmente rileva circa la deroga al blocco dei licenziamenti, è:

1.  la sottoscrizione dell’accordo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali 

2.  e l’adesione da parte del lavoratore interessato.