Prestazioni rese ai consorziati: limiti al pro rata di detrazione ed esenzione IVA
Per l’applicazione dell’esenzione IVA a favore dei servizi resi dai consorzi nei confronti dei consorziati è richiesto che questi ultimi, nel triennio precedente, abbiano un pro rata di detrazione non superiore al 10% e che i corrispettivi dovuti dai consorziati non superino i costi imputabili ai servizi ricevuti.
È il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 92 dell’8 febbraio 2021.
Nel caso in esame, alcune fondazioni hanno costituito un consorzio con lo scopo di svolgere i servizi comuni.
Il dubbio sollevato dalla fondazione istante è se il consorzio, in sede di ribaltamento dei costi e di fatturazione delle proprie prestazioni, possa applicare il regime di esenzione di cui all’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, la cui finalità è quella di evitare che i consorziati che svolgono attività esenti, nell’eventualità in cui decidano di esternalizzare ai consorzi i servizi necessari e funzionali a tali attività, vengano penalizzati dall’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti.
In particolare, la fondazione ha chiesto all’Agenzia se le fondazioni partecipanti, anche se costituite da meno di tre anni, possano beneficiare dell’esenzione nel caso in cui i costi dei servizi siano addebitati nei loro confronti nella misura prevista dalla citata disposizione.
A tal fine, l’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che devono sussistere specifiche condizioni, essendo richiesto che:
- il consorzio non sia costituito in via prevalente da consorziati con pro rata di detrazione superiore al 10%;
- l’attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro rata superiore al 10% o a favore di terzi non sia superiore al 50% del volume d’affari dello stesso ente consortile;
- la percentuale di detraibilità inferiore al 10% sussista in relazione al triennio solare precedente a quello in cui l’operazione è svolta o a quello in cui si considera effettuata;
- i corrispettivi dovuti dai consorziati al consorzio non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.
Nella fattispecie prospettata, la fondazione istante è stata costituta da oltre un triennio rispetto al momento di effettuazione delle prestazioni da parte del consorzio e, inoltre, assume rilievo la circostanza che, nel corso del triennio, la media della sua percentuale di detrazione sia stata pari o prossima allo zero.
Sussistono, pertanto, sia il requisito della percentuale di detrazione non superiore al 10%, sia l’ulteriore requisito temporale, per cui la predetta percentuale deve essere quella media del triennio anteriore al periodo d’imposta di effettuazione delle prestazioni.
Alla luce delle evidenze che precedono, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le prestazioni rese dal consorzio nei confronti della fondazione istante rientrino nel campo di applicazione del citato art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 a condizione che i corrispettivi dovuti al consorzio non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.