Cessione di rottami. Reverse charge e aliquota
Ai fini IVA, la materia prima secondaria è un rottame che, in sede di cessione, deve essere fatturato con applicazione del regime del reverse charge, ma che non beneficia dell’aliquota ridotta del 10%, trattandosi di un “rifiuto speciale” derivante dalle attività di demolizione e costruzione.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 86 dell’8 febbraio 2021 è ritornata ad occuparsi dell’ambito oggettivo di applicazione del meccanismo del reverse charge previsto, per le cessioni di rottami e di altri materiali di scarto, dall’art. 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633/1972.
In attuazione del Piano di Recupero Ambientale di una ex cava, l’istante ha fatto presente che sta valutando di utilizzare, per il riempimento del vuoto della cava, materie prime secondarie (MPS) prodotte dagli impianti di recupero dei rifiuti. Si tratta, in particolare, di rifiuti che, dopo essere sottoposti a specifiche operazioni di recupero, rispondono alle caratteristiche di cui all’art. 184-ter, comma 1 del DLgs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 43 del 12 maggio 2008, ai fini dell’applicazione del reverse charge, è necessario che il rifiuto sia qualificabile come rottame, tale essendo il bene non più utilizzabile secondo l’originaria destinazione se non sottoposto a successive lavorazioni. Agli effetti dell’IVA, il rifiuto rimane rottame anche quando ha subìto le lavorazioni richiamate nel comma 7 dell’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 (es. ripulitura, selezione, taglio o compattatura), senza che ne sia modificata la natura.
In base all’analisi compiuta dall’Agenzia, le MPS oggetto della fattispecie in esame possono considerarsi, ai fini fiscali, rottami la cui cessione deve essere assoggettata al sistema del reverse charge.
Passando ad esaminare l’aliquota applicabile, il n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 considera soggette all’aliquota IVA ridotta del 10% le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, vale a dire dei rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.
Nel caso di specie, la materia prima secondaria è un prodotto qualificato come “rifiuto speciale”, derivante dalle attività di demolizione e costruzione, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), del Codice dell’ambiente.
Atteso che lo stesso non rientra tra i rifiuti speciali di cui alla lett. g) del comma 3 dell’art. 184 del Codice – che, per effetto dell’espresso richiamo contenuto nel n. 127-sexiesdecies), godono dell’aliquota IVA del 10% – la cessione delle MPS è da assoggettare all’aliquota IVA ordinaria (22%).
Infine, relativamente alla prestazione del servizio di stesura e compattazione delle MPS effettuata dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto alla stessa si applichi l’aliquota IVA ordinaria, ma senza reverse charge, applicabile alle sole cessioni dei rottami indicate dall’art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.