Fisco

Trasferimento residenza in Francia: imponibilità doppia sul reddito da pensione


Quesito

L'Istante intende trasferire la residenza anagrafica e fiscale in Francia dopo aver ottenuto il divorzio e dichiara di disporre unicamente del reddito da pensione di vecchiaia INPS, di non avere figli minori e che in sede di separazione e successivo divorzio sarà definito un assegno di mantenimento per il quale chiederà all'INPS di provvedere direttamente al pagamento a favore dell'ex coniuge.

Considerato che, ai sensi della Convenzione stipulata tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, il sistema di tassazione della pensione è "concorrente", dopo il trasferimento della residenza dell'Istante in Francia, l'INPS dovrebbe assoggettare a tassazione la pensione secondo la normativa fiscale italiana, salvo il diritto di compensare le imposte pagate in Italia con le imposte pagate in Francia, nei limiti delle imposte francesi (cfr. articoli 18 e 24 della Convenzione). Il Contribuente dichiara di voler presentare la dichiarazione dei redditi solo in Francia.

Ciò posto, l'Istante chiede se il reddito soggetto a tassazione in Italia sia il reddito da pensione al netto dell'assegno di mantenimento pagato dall'INPS all'ex coniuge e, in tal caso se tale l'importo netto costituisca il reddito imponibile che viene segnalato alla Francia.

Il Contribuente chiede, infine, se l'INPS, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate, possa applicare direttamente sulla pensione la tassazione prevista dalla normativa fiscale francese e, in tal caso, se sia possibile conoscere, alla data odierna, la "scaletta impositiva" prevista dalla normativa francese che verrebbe applicata dall'INPS, nonché le procedure da seguire per usufruire di tale possibilità.

Risposta Agenzia delle Entrate

Partendo dal fatto che viene dato per assodato che il soggetto abbia tutti i requisiti per essere considerato non fiscalmente residente in Italia, l'amministrazione finanziaria, con la pubblicazione della Risposta n° 93 ha fornito le seguenti indicazioni:

  • in linea generale, per le persone fisiche non residenti, non sono considerati oneri deducibili gli assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione/divorzio; la possibilità di dedurre l'assegno dal proprio reddito imponibile si ha solo per i soggetti indicati dal decreto del Mef del 21 settembre 2015, ossia i non residenti Schumacker, ossia coloro in grado di dimostrare che il reddito prodotto in Italia corrisponede almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che non godano di agevolazioni simili nello stato di residenza;
  • le pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità devono essere assoggettate ad imposizione sia in Italia che in Francia, secondo il principio della tassazione "concorrente" della prestazione in entrambi i Paesi contraenti ma le Autorità fiscali francesi sono tenute, tuttavia, ad eliminare la doppia imposizione per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione tramite il meccanismo del credito d'imposta legato proprio all'imposta francese nella cui base detti redditi sono inclusi, secondo quanto previsto dall'art. 24, paragrafo 2 della Convenzione.

Nel caso in esame, il soggetto si vedrà tassato il suo reddito in entrambi i paesi ma potrà eliminare la doppia imposizione con il meccanismo del credito d'imposta; per l'Italia verrà considerato soggetto non residente Schumacker e pertanto potrà dedurre gli assegni corrisposti al coniuge dal proprio reddito imponibile.